Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 959 del 25/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 959 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Papalia Pasquale, nato a Scilla (Rc) il 19/11/1970

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Genova in data
5/11/2013
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Sante Spinaci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite, per il ricorrente, le conclusioni dell’Avv. Biagio Maiolino, sostituto
dell’Avv. Fabiana Fois, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/12/2012, il Tribunale di Chiavari dichiarava non
doversi procedere nei confronti di Pasquale Papalia, in ordine al reato ascrittogli
– di cui agli artt. 44, lett. c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e 181, d. Igs. 22
gennaio 2004, n. 42 -, per esser lo stesso estinto a seguito di rilascio di

Data Udienza: 25/11/2014

permesso di costruire in sanatoria. Con sentenza del 5/11/2013, la Corte di
appello di Genova, in parziale riforma della precedente, riconosceva la
responsabilità del Papalía quanto al reato di cui all’art. 181, d. Igs. n. 42 del
2004, poiché non estinto a seguito del citato provvedimento amministrativo, e lo
condannava alla pena di otto mesi di arresto e 20 mila euro di ammenda, con i
benefici di legge
2. Propone ricorso per cassazione il Papalia, personalmente, articolando un
unico motivo:

commi 1-ter e 1-quater, d. Igs. n. 42 del 2004. La Corte di appello non avrebbe
riscontrato che il Comune di Rapallo – richiesto ed ottenuto il parere favorevole
dalla Sovrintendenza della Liguria – aveva calcolato la sanzione dovuta ex art.
167, d. Igs. n. 42 del 2004 (che il ricorrente aveva provveduto a versare) e,
quindi, rilasciato l’autorizzazione paesistico-ambientale, in uno con il permesso di
costruire in sanatoria. La circostanza, peraltro, era emersa anche in corso di
istruttoria, laddove il tecnico comunale aveva precisato che la sanatoria ottenuta
dal Papalia concerneva “tutte le difformità”, non solo, quindi, quelle urbanistiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
Osserva la Corte, in effetti, che il permesso in sanatoria di cui trattasi – che
il Collegio ha legittimamente esaminato, atteso il tenore della doglianza – fa
esplicito riferimento anche all’accertamento di compatibilità paesaggistica
rilasciato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della
Liguria in data 27/1/2012, a ciò sollecitata dal Comune di Rapallo e, “a monte”,
dall’istanza in sanatoria presentata dal Papalia.
Ciononostante, detta compatibilità è stata riconosciuta in modo illegittimo
dall’autorità amministrativa, atteso che le opere di cui all’imputazione – a
cagione della loro natura e dimensioni – non avrebbero potuto beneficiare del
provvedimento medesimo, poiché incidenti sul bene-paesaggio tutelato in
maniera non lieve (piscina di superficie di 20 mq., manufatto in muratura di
1.50×2.25, tetto a due falde); ed invero, ai sensi dell’art. 181, comma 1-ter, d.
Igs. n. 42 del 2004, le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano, a fronte di un
sopravvenuto accertamento di compatibilità, soltanto 1) per i lavori, realizzati in
assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli
legittimamente realizzati; 2) per l’impiego di materiali in difformità
dall’autorizzazione paesaggistica; 3) per i lavori configurabili quali interventi di

2

– inosservanza o erronea applicazione di legge penale, quale l’art. 181,

Orbene, la Corte di merito – che ha preso cognizione dell’accertamento in
esame (come da ultimo capoverso della motivazione) – ha correttamente
ritenuto, con motivazione implicita ma desumibile dal testo, che gli interventi in
oggetto non rientrassero in alcuna delle ipotesi testé citate e, pertanto, non
potessero beneficiare della causa estintiva richiamata anche nel presente ricorso;
trattasi, infatti, di lavori che non costituiscono manutenzione ordinaria o
straordinaria e che, peraltro, determinano la creazione di volumi. In tal modo,
quindi, il giudice di appello ha aderito all’orientamento per cui il giudice, ove

dell’intervento prescindendo da qualunque giudizio sull’autorizzazione, senza
necessità di operare alcuna dIsappIR ailone del provvedimento amministrativo.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15/11/2014

Il

liere estensore

Il Pre

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ravvisi un contrasto con la normativa vigente, può accertare l’abusività

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