Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 959 del 06/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 959 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GUEYE DJIBY N. IL 20/06/1975
avverso la sentenza n. 2626/2009 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 16/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;

Data Udienza: 06/11/2012

Considerato che:
l’avv. Anna Americo, quale difensore e nell’interesse di Gueye Djiby,
ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 16/02/2011 che,
in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento in data 18/11/2008, ha
dichiarato l’imputato colpevole dei delitti di cui agli artt. 81, 648 e 474 cod. pen,.
condannandolo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e
ritenuta la continuazione, alla pena di anni uno mesi tre di reclusione ed C
500,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81, 648 e 474 cod. pen, chiedendone
l’erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta sussistenza
dei delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.
Il ricorso è, innanzitutto, privo della specificità, prescritta dall’art. 581,
lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p.; al riguardo questa Corte ha
stabilito che «La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti
prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei
motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di
emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1
n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648).
Inoltre, il ricorso è, ad avviso di questa Corte, manifestamente infondato.
Invero, come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, il delitto di
ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere,
atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo
strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di
specialità e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita
del legislatore (Sez. un., n. 23427 del 9/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, rv.
218771; Sez. 2, sentenza n. 12452 del 4/03/2008, rv. 239745).
Inoltre, quanto alla sussistenza del delitto di cui all’art. 474 cod. pen.,
questa Corte ha avuto modo più volte di precisare che nessun rilievo spiega la
contraffazione grossolana, considerato che il bene tutelato in via principale e
diretta dalla fattispecie incriminatrice non è la libera determinazione
dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei
marchi e segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti
industriali e ne garantiscono la circolazione. Trattandosi di un reato di pericolo
non occorre, pertanto, che gli acquirenti siano tratti in inganno. Del pari non
ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione
e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti
siano tratti in inganno (Sez. 5, sentenza n. 21049 del 26/04/2012, rv. 252974).
Le su esposte considerazioni impongono di dichiarare inammissibile il

l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; deduce

ricorso. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Roma, lì 6 novembre 2012

esidente

Il Consigliere estensore
dott. Giovanni Ariolli

dott.

.

bero Carmenini

spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle

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