Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 959 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 959 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

AMADIO Alessio, nato a Genova il 14/7/1943
avverso la sentenza del 3/10/2013 della Corte di appello di Genova che, in
parziale riforma della sentenza del 4/6/2010 del Tribunale di Genova, ha
dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo B, previa
riqualificazione ai sensi dell’art.181, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42
e determinazione al 16/2/2006 della data di commissione, e ha quindi
confermato la condanna per il reato ex art.483 cod. pen. contestato al capo A;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3/10/2013 la Corte di appello di Genova, in parziale
riforma della sentenza del 4/6/2010 del Tribunale di Genova, ha dichiarato
estinto per prescrizione il reato contestato al capo B, previa riqualificazione ai
sensi dell’art.181, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e determinazione
al 16/2/2006 della data di commissione, e ha quindi confermato la condanna per
il reato ex art.483 cod. pen. contestato al capo A.

Data Udienza: 03/12/2013

2. Avverso tale decisione il sig. Amadio ha proposto ricorso in sintesi
lamentando:
errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. sia con riguardo alla
affermazione contenuta in sentenza sulla non attualità della modificazione della
destinazione d’uso sia con riguardo al tema della buona fede e dell’assenza
dell’elemento soggettivo, tema proposto coi motivi di appello e non esaminato.

1. Ritiene preliminarmente la Corte che debbano trovare qui applicazione i
principi interpretativi in tema di limiti del giudizio di legittimità e di definizione
dei concetti di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché
in tema di travisamento del fatto che sono contenuti nelle sentenze delle
Sez.Un., n.2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini, rv 203767, e
n.47289 del 2003, Petrella, rv 226074. In tale prospettiva di ordine generale va,
dunque, seguita la costante affermazione giurisprudenziale del principio secondo
cui è “preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti” (fra tutte: Sez.6, sentenza n.22256 del 26
aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148)
2.

I giudici di merito di primo e secondo grado hanno esaminato la

documentazione in atti e ritenuto che la difformità rispetto al reale delle
fotografie allegate alla pratica edilizia e la non attualità del mutamento di
destinazione d’uso costituiscano elementi costitutivi dell’ipotesi di falso contesta
al capo A. La motivazione di tale decisione non appare né incoerente né
manifestamente illogica, e piuttosto ancorata ai dati di fatto indicati dai
giudicanti, così che non sussistono ragioni per accogliere la richiesta di
annullamento.
3. Tale conclusione dispiega i propri effetti anche sull’elemento soggettivo
del reato, non risultando il giudizio della Corte di appello sul punto viziato da
logicità alla luce della ricostruzione dei fatti.
4.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere

dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi
dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00
alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 3/12/2013

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