Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9588 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9588 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERONE GIUSEPPE N. IL 16/10/1963
GIUNTA GIOVANNI N. IL 15/11/1981
avverso la sentenza n. 100225/2013 TRIB.SEZ.DIST. di VITTORIA,
del 24/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 22/01/2014

Fatto e diritto

PERONE Giuseppe e GIUNTA Giovanni ricorrono per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, per il rato di tentato furto aggravato,
deducendo carenza di motivazione della medesima in ordine alla congruità della pena applicata
nella misura di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 200.00 multa.

Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia
ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni
con riferimento – non solo, alla sua attribuzione soggettiva, alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla applicazione e comparazione delle circostanze – ma
anche alla entità e modalità di applicazione della pena, alla entità e modalità di applicazione
della pena,salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale)

(ex pluribus, Sezione VII, 21

dicembre 2009, El Hanana). Ciò che qui deve escludersi.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna

ricorrenti al pagamento delle spese

processuali e ciascuna a quello della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di
sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

Per questi motivi

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna-lé, ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuna a quello della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

I ricorsi sono manifestamente infondati.

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