Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9588 del 01/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9588 Anno 2016
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
DEL PAPA ROBERTO N. IL 10/03/1985
avverso la sentenza n. 2259/2015 GIP TRIBUNALE di MACERATA,
del 20/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
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Data Udienza: 01/12/2015

RITENUTO in FATTO
1. Con sentenza del 20\5\2015 il G.I.P. del Tribunale di Macerata, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
applicava a Del Papa Roberto la pena del lavoro di pubblica utilità per giorni 23, per il reato di
cui all’art. 186, lett. b), C.d.S. per guida in stato di ebbrezza di un’auto Citroen, con tasso
alcolemico rilevato di g\I 0,92 e 0,95 (acc. in Civitanove Marche il 15\3\2015).

CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Invero, nel concordare il patto, le parti hanno fissato la pena in giorni 15 di arresto ed C
2.120,00= di ammenda; successivamente hanno convertito la pena detentiva in pena
pecuniaria (ai sensi dell’art. 53 delle legge 689 del 1981) in C 3.750,00= (complessivamente C
5.870,00= di ammenda), per poi sostituirla con il lavoro di pubblica utilità (ai sensi del comma
9 bis dell’art. 186 C.d.S.).
Orbene i due regimi sanzionatori sostitutivi non possono essere applicati cumulativamente.
Infatti, avendo una totale autonomia quanto ai presupposti di applicazione, le modalità
esecutive ed in ordine alle conseguenze in caso di violazione (cfr. artt. 53, 59, 71 e 102 legge
689 e comma 9 bis art. 186), non possono che trovare applicazione individualmente e senza
che i benefici connessi alla sostituzione si sommino.
Diversamente facendo, si applicherebbe un trattamento sanzionatorio ibrido, in violazione del
principio di legalità delle pene (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 13807 del 21/02/2007 Ud. (dep.
04/04/2007), Rv. 236529; Sez. 4, Sentenza n. 2383 del 06/12/2013 Cc. (dep. 20/01/2014),
Rv. 2581805ez. 4, Sentenza n. 27602 del 02/04/2014 Ud. (dep. 25/06/2014), Rv. 261566).
La rilevata violazione di legge travolge inesorabilmente il patto stipulato, pertanto la sentenza
va annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale per il nuovo
giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale
di Macerata per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 1 dicembre 2015
Il Consig ere esteni•re

Il Presidente

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Ancona, lamentando la violazione di legge, per avere il giudice di merito applicato la pena del
lavoro di pubblica utilità dopo avere preventivamente convertito la pena detentiva con quella
pecuniaria.

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