Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9587 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9587 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALGERI LEONARDO N. IL 21/05/1979
avverso la sentenza n. 2804/2013 TRIBUNALE di PALERMO, del
04/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 22/01/2014

Osserva
Ricorre per cassazione, il difensore di fiducia di Algeri Leonardo avverso la sentenza
emessa in data 4.6.2013 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Giudice monocratico del Tribunale
di Palermo con la quale veniva applicata al predetto la pena di anni uno e mesi uno e
giorni dieci di reclusione ed C 400,00 di multa per il delitto di tentato furto pluriaggravato.
Deduce la violazione di legge in ordine alla insussistenza dei presupposti per il
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p..
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato.

10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima
e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel
caso di specie, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della
richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto
nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una
pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice
decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano
le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e
siano desumibili dagli atti medesimi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così
deciso in Roma, addì 22.1.2014

Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n.

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