Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9586 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9586 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SILVESTRI VITO N. IL 11/03/1970
TOCCI MARIA ROSARIA N. IL 13/04/1977
avverso la sentenza n. 111/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 22/01/2014

2
(

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, gli imputati Silvestri
Vito e Tocci Maria Rosaria – giudicati responsabili del delitto di
cui agli articoli 110,624,625 numeri 2 e 7 c.p. – hanno proposto
distinti ricorsi per cassazione, chiedendone l’annullamento per
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione

mancata assunzione di prova decisiva che sia in grado di fugare
ogni ragionevole dubbio.
I ricorsi sono inammissibili,

ex

articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposti per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropongono questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mirano
ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti.
La Corte di appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto- ha
infatti indicato chiaramente le ragioni per cui doveva ritenersi
la responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine al reato loro
ascritto, in particolare evidenziando che l’autovettura giunta nel
piazzale del consorzio il giorno del furto era quella dei coniugi
Silvestri-Tocci, che il passeggero era vestito con indumenti
identici a quelli rinvenuti nell’abitazione del Silvestri, che il

all’art.192 c.p.p. in punto di responsabilità, in particolare per

computer fu consegnato ai Carabinieri dalla Tocci.
I ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, dei ricorrenti stessi

(cfr. Corte Costituzionale sent.

n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

fi

P Q M

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al pagamento
della somma di euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014.

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