Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9585 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9585 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 22/01/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALKANOVIC LUIGI N. IL 24/02/1986
SEFEROVIC DARKO N. IL 01/01/1985
avverso la sentenza n. 2052/2013 TRIBUNALE di MONZA, del
20/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

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Osserva
Ricorrono per cassazione Salkanovic Luigi e Saferovic Darko avverso la sentenza ex art. 444
c.p.p. emessa in data 20.5.2013 dal Giudice monocratico del Tribunale di Monza con la quale
veniva applicata ai predetti la pena concordata di mesi dieci di reclusione ed C 300,00 di multa
ciascuno per plurimi delitti d furto pluriaggravato loro ascritto.
Entrambi deducono la carenza motivazionale con specifico riferimento alla negata applicabilità
dell’art. 129 c.p.p..
I ricorsi sono inammissibili essendo i motivi addotti manifestamente infondati.

del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione
concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi
adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel caso di specie, di aver
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti,
la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio
di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della
pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba
essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo
129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di
cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla
legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della
disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice decide,
invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le anzidette
cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli
atti medesimi.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo
liquidare in C 1.500,00, per ciascuno, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, addì 22.1.2014

Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n. 10372

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