Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9584 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9584 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOARES PENEDO ANDREIA N. IL 01/08/1969
avverso la sentenza n. 2275/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
04/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 22/01/2014

i
(

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Soares Penedo Andreia in ordine al reato di cui
all’art.186 co.7 del Codice della Strada, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per mancanza o
manifesta illogicità della motivazione in ordine all’entità della

Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per un motivo manifestamente
infondato.
Quanto alla doglianza relativa al trattamento sanzionatorio si
osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo
motivazionale, anche per quanto concerne la dosimetria della pena.
E appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei
vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche,
ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda
la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità
su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo
ammette la c.d. motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre
2003 n.227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua”
vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che
le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai
criteri di cui all’art.133 c.p., sono censurabili in cassazione
solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamenti illogico
(Cass., sez.3, 16 giugno 2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di
evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie, avendo
la Corte di appello di Genova espressamente chiarito le ragioni in
base alle quali ha ritenuto di confermare la pena irrogata dal
giudice di primo grado.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al

o

pena inflitta ritenuta eccessiva.

pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Così deciso in oma il 22 gennaio 2014
est.

Il r esidente

P Q M

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