Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9581 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 9581 Anno 2016
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
QUIROZ BRUNO ARTURO JENNIER N. IL 05/10/1965
avverso l’ordinanza n. 1897/2014 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
15/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere D t. GIUSEPP G SO;
lette/s~le conclusioni del PG Dott.
z
et9d/t)-4
1/1–e 041,4

Uditi

or Avv.;

Data Udienza: 26/11/2015

FATTO E DIRITTO

1. Il GIP del Tribunale di Genova, con provvedimento del 15/12/2014, rigettò
l’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, avanzata da
Quiroz Bruno Arturo Jennier, imputato del reato di guida in stato d’ebbrezza
alcolica.

2. Il Quiroz propone ricorso per cassazione corredato da unitaria censura, con la

Assume il ricorso che il Giudice era giunto al rigetto adoperando argomenti
illogici e contrari alla legge. Era stato violato lo

«spirito deflattivo» della

legge, valorizzandosi erroneamente la gravità del fatto (peraltro non
sussistente), invece che tener conto della gravità del reato, di cui all’art. 133,
cod. pen., amplificando il significato del procurato incidente stradale, il quale non
solo non è ostativo per accedere all’invocato probation, ma, addirittura, in
concreto era risultato scevro da conseguenze di rilievo; inoltre, era stato evocato
un lontano precedente, qualificandolo come recente.

2.1. Con memoria pervenuta il 21/11/2015 il ricorrente contesta, con vasta
spendita di argomenti, l’opinione contraria all’accoglimento del gravame
manifestata dal P.G. Il ricorso non era rivolto ad ottenere nuova e non consentita
valutazione di fatto e, tantomeno, poteva considerarsi manifestamente
infondato. Il GIP, omettendo di prendere in considerazione una pluralità di
emergenze favorevoli all’imputato, aveva negato l’accesso all’istituto
amplificando, oltre il dovuto, il significato dell’incidente, in sé non ostativo, e,
comunque, senza danni alle persone, e l’esistenza di un precedente risalente ad
oltre sei anni prima, così ponendosi radicalmente al di fuori della funzione
«deflattiva» e «riabilitativa» dell’istituto.

3. Il ricorso è infondato.
Nonostante l’apprezzabile sforzo argomentativo della difesa non pare al Collegio
che la decisione sia incorsa nei vizi denunziati.
E’ da escludere, a dispetto dell’incompiutezza della disposizione normativa (art.
168bis, cod. pen.) che, in presenza dei reati inclusi nella forbice prevista,
l’imputato possa esercitare un diritto al probation, restando al giudice il solo
sindacato di verifica della ricorrenza dei presupposti formali. Residua, invero,
integra ed irrinunciabile la funzione giudiziaria, come peraltro già constatato a
proposito dello sperimento similare istituto in vigore dal 1989 nel processo
penale minorile, di verificare, d’un canto, la sussistenza dei presupposti della

quale denunzia violazione di legge e vizio motivazionale in questa sede rilevabile.

,

rimproverabilità penale, non potendosi mettere alla prova l’imputato innocente o
che, per qualunque ragione debba andare esente da pena; e, dall’altro canto, di
formulare prognosi positiva a riguardo dell’efficacia riabilitativa e dissuasiva
dell’istituto, anche tenuto conto della dispendiosità dello stesso a fronte delle
limitate risorse statali; nonché, peraltro, della gravità delle ricadute negative
sullo stesso imputato, in caso di esito negativo (per gli approdi di legittimità in
relazione all’art. 28 del d.P.R. n. 448/1988, si vedano, Sez. 4, n. 35125 del
20/6/2014, dep. 21/7/2014, Rv. n. 262241; Sez. 5, n. 14035 del 7/12/2012,

30.05.2013, Rv. 255521).
La pretesa funzione deflattiva non costituisce lo scopo del probation, il quale,
senza incidere sul rilievo penale del fatto e senza troncare il processo, al fine di
favorire il recupero alternativo dell’autore del reato, avvia un sub-procedimento,
che seguendo da presso l’esperimento della prova, nel caso auspicabile di buon
esito, si conclude con la declaratoria di estinzione del reato.
Per queste ragioni, la presenza di un precedente penale specifico (non così
distante, in ogni caso, al contrario di quel che si sostiene in ricorso) può essere
discrezionalmente considerata circostanza valorizzabile in negativo nella stima
della prognosi; ed è appena il caso di soggiungere che un tale apprezzamento
non è sindacabile in questa sede. Inoltre, anche la scelta di privilegiare, quale
ulteriore evenienza di segno contrario, la circostanza che la conduzione sotto
l’effetto dell’alcol sia stata causa di un incidente stradale, in una fattispecie
chiamata a reprimere condotte di pericolo, non appare illogica e tantomeno
contraddittoria. Né il giudice è tenuto a prendere in rassegna tutta la casistica di
cui all’art. 133, cod. pen., ben potendo fondare la propria decisione su una o più
emergenze che stimi decisiva (in tal senso, si veda, da ultimo, Sez. 2, n. 37670
del 18/6/2015, dep. 17/9/2015, Rv. n. 264802, nel valutare la concedibilità della
sospensione condizionale della pena).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 26/11/2015

dep. 25/03/2013, Rv. 256772; Sez. 4, n. 23355 del 12.04.2013, dep.

CORTE SU-PIUTNIA DI CA&!;./VIOì’,1E

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA