Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 958 del 03/12/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 958 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GRAZIANO Claudio, nato a Sant’Agata di Militello il 3/7/1949
avverso la sentenza del 21/3/2012 del Tribunale di Messina che lo ha
condannato alla pena di 4.000,00 euro di ammenda perché colpevole del reato
previsto dall’art.5, lett.d), della legge 30 aprile 1962, n.283, accertato il
2/10/2007;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza senza rinvio per
prescrizione;
udito per l’imputato l’avv. Maria B. Magro, che ha concluso chiedendo accogliersi
il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/3/2012 il Tribunale di Messina ha condannato il sig.
Graziano alla pena di 4.000,00 euro di ammenda perché colpevole del reato
previsto dall’art.5, lett.d), della legge 30 aprile 1962, n.283, accertato il
2/10/2007, in quanto, quale gestore della ditta che gestiva la mensa-buffet della
Data Udienza: 03/12/2013
stazione di Messina deteneva per la vendita alimenti insudiciati perché
contaminati da “escherechia coli”.
2. Avverso tale decisione il sig. Graziano propone personalmente ricorso in
sintesi lamentando:
a. errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per essere stata
applicata al caso in esame la legge n.283 del 1962, non più in vigore;
b. errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento alle
c. errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in quanto il
fatto avrebbe dovuto essere ricondotto alla lett.c) dell’art.5, citato, come da
giurisprudenza di legittimità;
d. errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. con riferimento
all’art.546 cod. proc. pen. per mancata indicazione in sentenza delle conclusioni
delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Osserva la Corte che il primo, e potenzialmente assorbente motivo è
manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte può dirsi ormai
costante nell’affermare che la legge n.283 del 1962 non è tra quelle abrogate dai
decreti attuativi della legge delega 28 novembre 2005; tale principio, affermato
con la sentenza di questa Sezione, n.9276 del 19/1/2011, Facchi, ha trovato
conferma nella sentenza n.48746 del 14/11/2013, Geloso.
2. Merita, invece accoglimento il terzo motivo di ricorso, apparendo al caso
in esame perfettamente aderente il principio fissato con la sentenza n.29988 del
17/372011, Pollini, che ha illustrato con motivazione del tutto condivisibile le
ragioni che conducono a ritenere applicabile la disposizione prevista dalla lett.c)
del citato art.5 alla presenza di “escherechia coli” negli alimenti destinati alla
somministrazione.
3.
Tale conclusione impone di rilevare che, una volta accertato che la
presenza di “escherechia coli” non consenta da sola di integrare l’ipotesi di
insudiciamento e che la violazione consista, piuttosto, nella presenza di cariche
batteriche superiori ai limiti consentiti (si veda anche Sez.3, sentenza n.46764
del 2005), la sentenza impugnata risulta carente di motivazione su tale ultimo
requisito e deve essere annullata con rinvio al giudice di merito affinché proceda
a nuovo esame sul punto.
4. Va a questo punto rilevato che nelle more del presente giudizio, e
precisamente in data 2 ottobre 2012, sono maturati i termini massimi di
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dichiarazioni del teste Trimarchi e all’assenza di pericolo concreto;
prescrizione della contravvenzione, con la conseguenza che l’annullamento della
sentenza va disposto senza rinvio alla luce dell’avvenuta estinzione dei reati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché i I reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 3/12/2013