Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9577 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9577 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KARI RONNY N. IL 03/04/1990
HUDOROVIC SONNY N. IL 21/01/1992
avverso la sentenza n. 3548/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
29/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

(ki/

Data Udienza: 22/01/2014

Osserva

Ricorrono per cassazione Hurodovic Sonny e Kari Ronny avverso la sentenza emessa
in data 29.4.2013 dalla Corte di Appello di Venezia che confermava quella del Giudice
monocratico del Tribunale di Rovigo in data 13.6.2012, con la quale venivano
condannati alle rispettive pene di giustizia per il reato di furto in abitazione.
Hurodovic Sonny di duole della violazione di legge in relazione al mancato giudizio di
prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. rispetto all’aggravante. Kari
Ronny deduce la violazione di legge in relazione all’art. 99 c.p., essendo stata

I ricorsi sono inammissibili essendo i motivi addotti manifestamente infondati.
Va rammentato che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto
riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti,
la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita
(Cass. pen. Sez. VI 22.9.2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si
ritiene congrua” v. Cass. pen. Sez. VI 4.8.1998 n. 9120 rv. 211583), ma afferma
anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti
ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento
illogico (Cass. pen. Sez. III 16.6. 2004 n. 26908 rv. 229298); evenienza che
certamente no ricorre nel caso di specie.
Corretta e congrua è la motivazione offerta dall’impugnata sentenza a sostegno
dell’aumento di pena per l’applicazione della recidiva.
Ne consegue che le censure sono finanche aspecifiche poiché “è inammissibile il
ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare
non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata
non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art.
591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv.
216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, per ciascuno, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.

2

rigettata la richiesta di disapplicazione della disciplina della recidiva.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento
delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, addì 22.1.2014

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