Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9576 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9576 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMBROSIO GIOVANNI N. IL 28/11/1964
NATALE VINCENZO N. IL 24/11/1964
avverso la sentenza n. 4508/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 22/01/2014
180 Ambrosio e Natale
Motivi della decisione
Gli imputati in epigrafe ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ne
ha affermata la penale responsabilità in ordine al reato di furto aggravato.
I gravami sono manifestamente infondati. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la
pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni
probatorie ed immune da vizi logico-giuridici: il fatto è estremamente grave per via degli
rimorchi; il profilo di personalità è negativo. La pena viene quindi ritenuta corretta e si esclude
la possibilità di concedere le attenuanti generiche. Si tratta di tipici apprezzamenti in fatto non
sindacabile nella presente sede di legittimità.
Inoltre le questioni prospettate col ricorso dall’imputato Ambrogio, afferenti al tentativo
ed all’attenuante dell’esposizione alla pubblica fede, sono prospettate per la prima volta nella
presente sede di legittimità e sono quindi inammissibili.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1.000 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000
ciascuno.
Roma 22 gennaio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco arco Blaiotta)
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IL ESIDENTE
apparati utilizzati per disattivare gli allarmi; il danno è significativo, essendo afferente a due