Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9576 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9576 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMBROSIO GIOVANNI N. IL 28/11/1964
NATALE VINCENZO N. IL 24/11/1964
avverso la sentenza n. 4508/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 22/01/2014

180 Ambrosio e Natale

Motivi della decisione

Gli imputati in epigrafe ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ne
ha affermata la penale responsabilità in ordine al reato di furto aggravato.
I gravami sono manifestamente infondati. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la
pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni
probatorie ed immune da vizi logico-giuridici: il fatto è estremamente grave per via degli

rimorchi; il profilo di personalità è negativo. La pena viene quindi ritenuta corretta e si esclude
la possibilità di concedere le attenuanti generiche. Si tratta di tipici apprezzamenti in fatto non
sindacabile nella presente sede di legittimità.
Inoltre le questioni prospettate col ricorso dall’imputato Ambrogio, afferenti al tentativo
ed all’attenuante dell’esposizione alla pubblica fede, sono prospettate per la prima volta nella
presente sede di legittimità e sono quindi inammissibili.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma di euro 1.000 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000
ciascuno.

Roma 22 gennaio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco arco Blaiotta)

ìl

IL ESIDENTE

apparati utilizzati per disattivare gli allarmi; il danno è significativo, essendo afferente a due

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