Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9575 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9575 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POLLARA FRANCESCO N. IL 08/10/1979
avverso la sentenza n. 2293/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 22/01/2014
179Pollara Francesco
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto aggravato è manifestamente
infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logicoframmento di vetro della vetrina rotta per commettere il furto e che ciò presenta speciale
significatività, tanto da escludere ipotesi alternative sull’occasione nella quale le dette impronte
sono state apposte. Quanto al diniego delle attenuanti generiche ed all’entità della pena si fa
riferimento alla gravità del fatto ed al negativo profilo di personalità.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 22 gennaio 2014
giuridici: si considera che plurime impronte digitali del ricorrente sono state rinvenute su un