Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9574 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9574 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARAMBIA ALESSANDRO N. IL 23/02/1989
avverso la sentenza n. 1597/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
01/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
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Data Udienza: 22/01/2014
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Fatto e diritto
CARAMBIA ALESSANDRO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando
quella di primo grado, l’ ha riconosciuto colpevole del tentativo di furto pluriaggravato
contestatogli, in concorso con altro.
non
avrebbero
consentito
di
fondare
la
responsabilità.
La doglianza è manifestamente infondata.
Infatti, a fronte di una “doppia conforme” valutazione dei giudici di merito, si limita a
proporre una diversa lettura del compendio probatorio e si sostanzia nel sindacato di
merito sulla valutazione dei mezzi di prova [basato essenzialmente sull’ apprezzamento
diretto da parte degli operanti, che lo avevano riconosciuto] che non può qui essere
censurato a fronte di una motivazione analitica, puntuale, che regge ampiamente il vaglio
di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Con il ricorso censura il giudizio di responsabilità, sostenendo che gli elementi acquisiti