Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9572 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9572 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
UWAMAHNAM JONATHAN N. IL 16/11/1983
avverso la sentenza n. 261/2013 TRIBUNALE di LUCCA, del
12/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 22/01/2014

1. L’imputato UWAMAHNAM JONATHAN ricorre per cassazione contro la sentenza
di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, deducendo violazione
di legge per non essere stata applicata di non imputabilità di cui all’art. 88
cod.pen. nonostante dagli atti emergesse che lo stesso era infermo di
mente.carenza di motivazione della medesima in ordine all’insussistenza di una
delle “cause di non punibilità” di cui all’articolo 129 c.p.p..
2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto
per motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella
generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla
decisione impugnata.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27
settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti
(la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena
ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che
non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo
129 c.p.p.).
Nel caso di specie è lo stesso imputato, pur assistito da difensore di fiducia, che,
nel prospettare la pena al P.M., in ordine alla quale quest’ultimo prestava il
consenso, non ha avanzatO alcuna richiesta di applicazione della causa di non
imputabilità. Per altro il ricorso non si palesa autosufficiente in quanto, pur
essendosi dedotto che agli atti vi era documentazione dalla quale poter evincere
lo stato di infermità totale di mente dell’imputato, questi non ha allegato alcun
documento in assenza di un qualsiasi riferimento sul punto del giudice.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00).
Così deciso in Roma all’udienza camerale del 22 gennaio 2014.

osserva

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