Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 957 del 06/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 957 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Andreolli Augusto, nato a Lagosanto (Fe) il 14.4.71
Guietti Massimiliano, nato a Lagosanto (Fe) il 25.6.68
imputati artt. 110 c.p., 337, c.p., 73 T.U. stup.

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 14.5.13;
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Pasquale Fimiani, che ha chiesto annullamento
con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e declaratoria di inammissibilità nel
resto;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – i ricorrenti sono stati accusati di
concorso in resistenza p.u. e detenzione a fini di spaccio di circa 10 gr. di cocaina.
Il fatto è stato accertato in occasione di un controllo svolto da una pattuglia della G.d.F.
che aveva notato un insolito viavai di persone in una zona di Ravenna. Ad un certo punto vi
era sopraggiunta una Mercedes dalla quale era sceso il passeggero. Quest’ultimo si era
avvicinato ad una cabina Enel, aveva preso contatto con un magrebino e, dopo un rapido
colloquio, era risalito nell’auto che era ripartita velocemente. La pattuglia aveva seguito il

Data Udienza: 06/11/2014

mezzo ed intimato l’alt con l’uso di lampeggianti e sirena ma, per tutta reazione, la velocità
della Mercedes era aumentata fino a quasi 160 km/h nonostante l’ora notturna ed il fondo
stradale bagnato. Durante l’inseguimento, gli agenti avevano notato un paio di volte il
passeggero lanciare dal finestrino degli involucri. Una volta fermatisi, i due erano stati
identificati negli odierni ricorrenti. Una ispezione ai margini della strada aveva consentito il
rinvenimento involucri di cocaina per un totale di 4,5 gr..
A loro detta, gli imputati si erano recati in altra località per acquistare 4 dosi di cocaina
in cambio di 200 C ma, quando si erano visti inseguiti, l’avevano gettata dal finestrino.
La sentenza della corte d’appello oggetto del presente gravame ha confermato la
condanna alla pena di un anno di reclusione e 3000 C di multa inflitta a ciascuno dei ricorrenti.

Avverso tale decisione, essi hanno proposto ricorso, tramite i
2. Motivi del ricorso
rispettivi difensori, deducendo:
Andreolli

erronea applicazione della legge e vizio della motivazione per mancata
1)
assunzione di una prova decisiva quale l’esame peritale sulla sostanza stupefacente. La
decisione, infatti, è stata assunta sulla base del solo narcotest ed, anche se la prima sentenza
è stata pronunciata all’esito di un giudizio abbreviato, nulla avrebbe impedito di acquisire tale
prova (sez. IV, 35247/05) né la corte territoriale, nel respingere l’analogo motivo, ha motivato
adeguatamente sul punto;
2) erronea applicazione dell’art. 73 T.U. stup. e vizio nella motivazione. Si fa,
infatti, notare che la condanna é stata pronunciata con riferimento alla detenzione di almeno
10 gr. ki cocaina ancorché al ricorrente siano stati trovati solo 4,5 gr. (suddivisi in involucri da 1 gr.
ciascuno). E’, pertanto, viziata la decisione impugnata nella parte in cui assume che «la quantità
di droga in possesso degli imputati era notevolmente superiore a quella in concreto rinvenuta
lungo il margine stradale». Le due sentenze di merito, tra l’altro, si contraddicono tra di loro
perché, a proposito degli involucri gettati dal finestrino, si esprimono diversamente indicandoli
come “alcuni” ovvero “numerosi” ovvero anche “circa una decina”. Inoltre, la corte territoriale,
nel decidere sulla destinazione della droga, non ha minimamente valutato lo stato di
tossicodipendenza degli imputati;
3) erronea applicazione della legge e vizio nella motivazione per quel che
concerne il reato di resistenza a p.u. che non avrebbe dovuto essere configurabile in quanto la
resistenza si è concretata solo in una fuga senza compimento di alcuna manovra pericolosa;

Guletti

1) violazione dei diritti difensivi non essendo stato disposto il rinvio dell’udienza
di secondo grado nonostante il legittimo impedimento dedotto dal difensore;
2)

(v. terzo motivo dell’imputato Andreolli )

erronea applicazione della legge e vizio nella motivazione perché
3)
l’affermazione di responsabilità è avvenuta sulla base di meri elementi indiziari;

I ricorrenti concludono invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione
infondati e, come tali, inammissibili.

I ricorsi sono entrambi generici e/o manifestamente

2

sole – avrebbero giustificato un consumo esclusivamente personale).

Infine, è da considerare del tutto priva di pregio la considerazione contenuta nel terzo
motivo di gravame circa la inconfigurabilità del delitto di resistenza perché, come bene
evidenziato dai giudici, (f. 12) non occorrevano “altre manovre pericolose” oltre alle modalità
concrete di una fuga caratterizzata da una velocità esorbitante in sé (160 km/h) ed in rapporto
alle condizioni di tempo e di luogo. È ben vero che, per come ricordato dal ricorrente, la sola
fuga non basta a configurare la “resistenza” ai fini e per gli effetti di cui all’art. 337 c.p., ma è
anche vero che, quando la fuga sia caratterizzata da modalità come quelle in esame, c’è già il
quid pluris richiesto per la sussistenza del reato.

3.2.

Non diverse conclusioni si raggiungono nell’apprezzamento del ricorso di

Guietti.

3

3.1. Venendo più nello specifico, quanto al ricorso di Andreolli, deve osservarsi,
con riferimento al primo motivo che, come, appunto osserva lo stesso ricorrente, la decisione
assunta in primo grado con rito abbreviato costituisce più che valida spiegazione del fatto che
si sia tenuto conto solo del narcotest. Non vi è dubbio che, in linea teorica, il G.i.p. avrebbe
potuto considerare non sufficiente il bagaglio probatorio acquisito fino a quel momento ed
approfondire qualche tema (incluso quello concernente la natura e quantità della droga). Sta di fatto, però,
che si sarebbe comunque trattato solo di una decisione totalmente riservata alla discrezionalità
del primo giudice qualora lo avesse ritenuto “indispensabile ai fini della decisione” sì che la sua
mancata adozione non può essere oggetto di censura né davanti a questa S.C. né, ancor
meno, di fronte ai giudici di secondo grado i quali non avevano alcun “dovere” (la cui inosservanza
possa essere qui criticata) di acquisire una maggior prova sul punto.
Né è valida la obiezione che i giudici di appello non abbiano interloquito a riguardo visto
che, al contrario, a ff. 6 e 7, la Corte ha ricordato come sia conforme a giurisprudenza di
legittimità che, al fine di stabilire la natura di una sostanza, non è necessario svolgere una
perizia tossicologica (sez. III, n. 28556/12) e, comunque, viene opportunamente sottolineato che,
nella specie, l’auspicio difensivo di effettuazione di una perizia tossicologica era del tutto
immotivato «non avendo neppure la difesa avanzato obiezioni critiche suscettibili di fondare
una sua rivisitazione».
Non trovano spazio neppure le critiche svolte dal ricorrente nel suo secondo motivo
posto che sono del tutto insignificanti gli aggettivi diversi con i quali la quantità della droga è
stata qualificata dai giudici di merito (“alcuni” ovvero “numerosi” ovvero anche “circa una decina”) mentre
merita di essere sottolineata la puntualità della spiegazione con la quale i giudici hanno
legittimato la propria decisione.
Ed infatti, come chiaramente si precisa a f. 8, il dato
in concreto rinvenuta lungo il
ponderale era “notevolmente superiore a quello (della droga
margine stradale» E tale apprezzamento di merito è del tutto logico a commento di quanto
appreso dai verbalizzanti i quali avevano riferito di avere visto il passeggero per due volte
lanciare dal finestrino vari involucri. In proposito, poi, la Corte è molto pretisa anche nel
ribattere alle obiezioni difensive facendo notare che esse avevano tenuto conto solo delle
dichiarazioni dei verbalizzanti (Rossetti Bobbio e Della) che, però, non avevano partecipato
all’inseguimento nella fase del getto della sostanza. Oltretutto – osservano argutamente i
giudici – se si fosse trattato di S010 4 dosi (come si vorrebbe sostenere da parte della difesa) sarebbe
bastato un solo gesto mentre è indubbio che il lancio degli involucri è avvenuto in due
momenti.
La disamina dello svolgimento dei fatti viene operata nella sentenza impugnata in modo
accurato e riportando brani delle dichiarazioni dei verbalizzanti sì da escludere del tutto il
dubbio che l’apprezzamento riguardante la quantità di droga posseduta dagli imputati sia in
qualche modo censurabile. E’, quindi, anche del tutto irrilevante il richiamo dell’attenzione alla
condizione di tossicodipendenza degli imputati perché superato dalle valide spiegazioni della
Corte e perché, comunque, trattasi di argomento fattuale impropriamente introdotto in questa
sede di legittimità visto che il controllo di logicità della motivazione impugnata dà risultati
ampiamente positivi avendo la Corte bene evidenziato anche come, sul piano logico, la
complessiva condotta tenuta dagli imputati (disfarsi della droga con più gesti ed il cercare di sfuggire al
controllo di P.G. a costo di mettere a repentaglio la vita propria ed altrui) sia compatibile solo con l’ipotesi di
un quantitativo assai più elevato delle due dosi a testa (e che – se effettivamente fossero state esse

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso il 6 novembre 2014
Il Presidente

Del tutto infondata è, infatti, la doglianza di cui al primo motivo che si caratterizza per
una sostanziale genericità ed assertività. Ed infatti, è lo stesso ricorrente a riconoscere che
l’orientamento prevalente della giurisprudenza di questa S.C. (sez. IV, 15.4.04, Zangari, Rv. 228592) è
nel senso di escludere la necessità della presenza del difensore nell’udienza di appello, a
seguito di sentenza di primo grado pronunciata con rito abbreviato, pertanto, la censura si
risolve in una mera manifestazione di dissenso, rispetto all’indirizzo maggioritario, nonché una
– immotivata – espressione di preferenza ed adesione a quello minoritario.
Il secondo e terzo motivo di gravame riproducono gli argomenti svolti dall’imputato
Andreolli sui quali è, quindi, sufficiente un rinvio a quanto già detto in precedenza.

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