Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9568 del 22/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 9568 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HARABAGIU IONUT N. IL 02/08/1978
avverso la sentenza n. 196/2013 GIP TRIBUNALE di CASALE
MONFERRATO, del 21/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 22/01/2014

Fatto e diritto

HARABAGIU Ionut ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della
pena in epigrafe indicata, per plurimi episodi di furto aggravato, contestati in concorso,
deducendo la carenza di motivazione della stessa ed il superficiale sviluppo delle

Il ricorso è manifestamente infondato.

In proposito, basta ricordare che, secondo assunto pacifico, l’obbligo della motivazione della
sentenza di “patteggiamento” va conformato alla particolare natura della medesima e deve
ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorchè succintamente, di avere proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di
bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della
pena ove l’efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba
essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p. ( v. Sez. IV,
27 marzo 2009, Proc. gen. App. Brescia in proc. El Hajouji). Obbligo qui assolto in modo
ampiamente satisfattivo.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria
in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero,

Per questi motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il P sidente

argomentazioni.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA