Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9567 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9567 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GHINAGLIA MAURO N. IL 09/10/1979
avverso la sentenza n. 343/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
11/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 22/01/2014

Fatto e diritto

GHINAGLIA MAURO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella
di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 186 del codice
della strada [tasso alcol emico superiore a 1,5 g/I], negandogli le generiche e il beneficio

consistente grado di colpa”, dimostrativo anche dell’impossibilità di formulare un giudizio
prognostico favorevole [ai fini del beneficio della sospensione condizionale della pena].
Veniva confermata la disposta confisca del veicolo di proprietà.

Con il ricorso il’imputato contesta il diniego delle generiche, del beneficio della
sospensione condizionale e il capo relativo alla confisca.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al trattamento sanzionatorio, è sufficiente osservare che vale ricordare che la
concessione o no delle generiche risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui
esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far
emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa l’adeguamento della pena in
concreto inflitta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti
non vanno intese, comunque, come oggetto di una “benevola concessione” da parte del
giudice, né l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma
la loro concessione deve avvenire come riconoscimento dell’esistenza di elementi di
segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (Sezione VI, 28 ottobre 2010,
Straface). Qui la ragione del diniego è stata giustificata in modo satisfattivo e quindi
incensurabile, nei termini suindicati.

Per le stesse ragioni è incensurabile il diniego della sospensione condizionale della pena.
Tale beneficio, infatti, è caratterizzato da un massimo ambito di autonomia e facoltatività
(“il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa…”: articolo 163,
comma 1, del Cp), in assenza di automatismi applicativi. Al riguardo, il giudice, ai fini
del giudizio prognostico richiesto dall’articolo 164, comma 1, c.p., non è obbligato a
prendere in esame tutti gli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., ma può limitarsi a far
menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio: il
relativo giudizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui agli articoli 163 e
164 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico (Sezione IV, 21 giugno 2013, Semino): nella specie, è da ritenere

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della sospensione condizionale, in ragione del comportamento tenuto “connotato da

congruamente motivato il diniego del beneficio

basato sull’apprezzamento del

comportamento dell’imputato, ritenuto tali da far ritenere che questi non si sarebbe
astenuto dal commettere reati della stessa specie.

Corretta è, infine, la statuizione sulla confisca.

Va ricordato, infatti, che, anche a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 33 della

fermo per il giudice, nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena,
l’obbligo (previsto per espressa disposizione di legge a seguito del cosiddetto “decreto
sicurezza” di cui al decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito dalla legge 24 luglio
2008 n. 125) di disporre la confisca del veicolo condotto dal trasgressore (quale
“sanzione amministrativa accessoria”, giusta il nuovo testo dell’articolo 224 ter del codice
della strada, che ha così qualificato una misura che in precedenza era da considerare una
“sanzione penale accessoria”, in forza di quanto statuito dalla Corte costituzionale e dalle
Sezioni unite della cassazione, rispettivamente nelle sentenze 4 giugno 2010 n. 196 e
25 febbraio 2010, Proc. Rep. Trib. Pordenone in proc. Caligo) (ex pluribus, Sezione IV,
25 novembre 2010, Proc. Gen. App. Genova in proc. Portelli; nonché, Sezione IV, 10
maggio 2012, Proc. gen. App. Brescia in proc. Huaitalla Canecillas).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

legge 29 luglio 2010 n. 120 agli articoli 186 e 187 del codice della strada, è rimasto

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