Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9565 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9565 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHETEOUI SAMI BEN AJMI N. IL 13/12/1985
avverso la sentenza n. 1494/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 22/01/2014
Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Cheteoui Sami Ben Ajmi avverso la sentenza
emessa in data 21.2.2013 dalla Corte di Appello di Venezia che confermava quella del
Tribunale di Verona in composizione monocratica in data 7.1.2011 con la quale il predetto
era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed C 5.000,00 di ammenda con
sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente, per il reato di cui
all’art. 186 comma 7 C.d.S. con sospensione della patente di guida per anni uno.
Deduce il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta penale responsabilità dell’imputato; alla
dell’imputato e delle deposizioni a discarico.
Il ricorso è inammissibile essendo i motivi addotti manifestamente infondati ed aspecifici.
Invero, è palese la carenza di qualsivoglia specifica indicazione delle concrete ragioni sottese
alle doglianze prospettate e di conseguenza la totale genericità delle censure mosse.
Peraltro con esse si pretende di rivalutare le acquisizioni probatorie ed i comportamenti
dell’imputato, prerogativa, questa, riservata, anche alla luce del nuovo testo dell’art. 606
c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, in via esclusiva
al giudice di merito e preclusa in sede di legittimità. E ciò a fronte di una motivazione sul
punto della sentenza impugnata del tutto congrua ed esente da vizi di sorta, come tale non
meritevole di alcuna censura.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 22.1.2014
ritenuta attendibilità dei testi a carico e all’omessa valutazione delle dichiarazioni