Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9564 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9564 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
• sul ricorso proposto da:
PICHLER CHRISTIAN N. IL 04/10/1971
avverso la sentenza n. 85/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
_I_
Data Udienza: 22/01/2014
Fatto e diritto
PICHLER CHRISTIAN ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando
quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 186 del
codice della strada.
Il ricorso, del tutto generico e privo di reali, argomentate censure, si risolve in un
generico dissenso sull’apprezzamento del compendio probatorio che il giudicante ha
sviluppato in modo pertinente, valorizzando le dichiarazioni degli operanti, di cui si è
motivatamente esclusa alcuna contraddittorietà, nonché gli esiti dell’alcooltest.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2014
Il Consigliere estensore
Con il ricorso censura il giudizio di responsabilità.