Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9563 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9563 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOI GIACOMO N. IL 14/03/1976
avverso la sentenza n. 596/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

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.——

Data Udienza: 22/01/2014

166 Loi Giacomo
Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186 del Codice della strada del
1990 è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-

che vi siano elementi idonei a concretamente inficiare tale accertamento. Inoltre,
contrariamente a quanto esposto dal ricorrente, il giudice di merito ha ritenuto le attenuanti
generiche equivalenti alla contestata aggravante: si tratta di apprezzamento non obbligato, ma
tipicamente di fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P Q M

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 22 gennaio 2014

giuridici: si argomenta che l’esistenza dell’illecito è dimostrata dalla duplice misurazione, senza

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