Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9561 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9561 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC DANIELE N. IL 07/04/1993
avverso la sentenza n. 6335/2012 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del
04/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 22/01/2014

164 Jovanovic Daniele

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza recante
applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto
aggravato.

Attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della
facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di
affermare, che l’imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che
coinvolgono il patto dal medesimo accettato. Pertanto, non è consentito lamentare nella
presente sede di legittimità la mancata concessione delle attenuanti generiche, che non erano
state previste nell’accordo.
Il ricorso è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.500 a
titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.500.
Roma 22 gennaio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)

Il gravame è manifestamente infondato.

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