Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 956 del 07/10/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 956 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Campisano Gianfranco, nato a Roma, il 03/09/1959
avverso la sentenza del 10/10/2013 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo
Canevelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per
prescrizione;
udito per il ricorrente
l’accoglimento del ricorso;

l’avv. Antonio Poli che ha concluso chiedendo

Data Udienza: 07/10/2014

RITENUTO IN FATTO

1. E’ impugnata la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma ha
confermato quella resa dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Frascati,
che aveva condannato Gianfranco Campisano alla pena di giorni venti di arresto
e 20.000,00 euro di ammenda per violazioni edilizie relative alla costruzione di
una copertura in legno (art. 44 lett. b) legge 6 giugno 2001, n. 380).

mezzo del difensore, Gianfranco Campisano affidando il gravame a quattro
motivi con i quali deduce, in via preliminare, di non aver potuto osservare, per
caso fortuito o forza maggiore, il termine stabilito dall’art. 585, comma 1, lett. a)
cod. proc. pen. per impugnare la sentenza di primo grado sul rilievo che la
trascrizione dell’udienza istruttoria dibattimentale era stata depositata in data 7
gennaio 2013 e pertanto la mancata tempestiva consegna delle copie delle
trascrizioni alla difesa aveva rappresentato una circostanza tale da impedire di
fatto al difensore di avere piena conoscenza degli atti del processo di primo
grado e di poter conseguentemente articolare in maniera completa e precisa i
motivi di appello. Le copie relative alla trascrizione dell’udienza del 17 dicembre
2012 sono state infatti ritirate in data 14 gennaio 2013 e pertanto – essendo
cessato da quel momento il fatto costituente caso fortuito – forza maggiore e non
essendo ancora decorso il termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 175,
comma 1, cod. proc. pen. – nei motivi di gravame era stata fatta richiesta alla
Corte di appello affinché disponesse con ordinanza la restituzione in termini al
fine di consentire la impugnazione nei termini di legge della sentenza n. 476 del
2012 Reg. sent. del tribunale di Velletri – sezione distaccata di Frascati (primo
motivo). Deduce altresì il difetto di motivazione per omessa pronuncia su un
punto decisivo per il giudizio (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) in
quanto dal corretto accertamento della data di consumazione del reato, sarebbe
derivata l’applicazione di una causa estintiva (prescrizione) ma sul punto la
motivazione sarebbe del tutto omessa (secondo motivo); la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

essendo di

macroscopica evidenza la violazione e la mancata applicazione dell’art. 157 cod.
pen. in combinato disposto con l’art. 533 cod. proc. pen (terzo motivo);
l’immediata declaratoria di una determinata causa di non punibilità ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen. essendo comunque decorso (alla data del 17
gennaio 2014), nelle more del giudizio di cassazione, il termine di prescrizione in
ordine all’unico capo di imputazione per il quale è intervenuta la condanna.

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2. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza, ricorre per cassazione, a

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre preliminarmente esaminare se l’atto di appello abbia validamente
o meno costituito il rapporto giuridico processuale nella fase dell’impugnazione.
Va sul punto premesso che la Corte d’appello non ha dichiarato (in
dispositivo) l’inammissibilità del gravame e, respingendo la richiesta di

l’inammissibilità dell’appello per la tardività della sua proposizione, rigettando
comunque l’impugnazione nel merito e confermando perciò l’impugnata
sentenza.
Ciò premesso, si tratta di stabilire quale sia il compito della Corte di
cassazione nel caso in cui si impugni una sentenza, così strutturata, allorquando
per il suo annullamento venga proposto un ricorso per cassazione mediante il
quale si lamenti non solo la erroneità della decisione di inammissibilità contenuta
nella motivazione del provvedimento attraverso il mancato accoglimento della
richiesta di rimessione in termini ma si censuri altresì il merito delle statuizioni
(indebitamente) assunte dal giudice d’appello.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata contiene una
declaratoria di inammissibilità totale dell’appello, in quanto il gravame è stato
proposto oltre i termini perentori stabiliti dall’art. 585 cod. proc. pen., avendo la
Corte territoriale escluso che, a fronte dell’evidente e riconosciuta

(ex adverso)

tardività dell’impugnazione in considerazione della ritardata disponibilità delle
trascrizioni dell’udienza dibattimentale, potesse assumere rilievo “la ragione della
richiesta di restituzione in termini poiché il ritardo con il quale è stato messo a
disposizione il verbale d’udienza con le trascrizioni delle deposizioni non era
d’ostacolo alla difesa per avanzare comunque nei termini una rituale
impugnazione potendosi essa riservare, comunque, la eventuale presentazione di
motivi aggiunti”.
In siffatti casi, la Corte di Cassazione deve procedere a un esame dell’atto di
appello e, ove accerti che realmente si sia verificata una causa di inammissibilità
del gravame, deve non solo dichiarare l’inammissibilità dell’atto di impugnazione,
ma anche l’inammissibilità del ricorso per cassazione (su questione analoga, Sez.
6, n. 48472 del 04/12/2008, P.M. in proc. Fezza, Rv. 242428).
La ragione di ciò va ricercata nel principio di carattere generale secondo il
quale un esame del merito della regiudicanda nella fase del giudizio di
impugnazione presuppone necessariamente la regolare instaurazione (e
prosecuzione) di un rapporto giuridico processuale mediante la proposizione di
un valido atto di gravame, con la conseguenza che l’esame del merito delle

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rimessione in termini fatta dall’appellante, ha rilevato (in motivazione)

questioni sollevate con l’atto d’impugnazione è precluso quando vi sia alla base
del gravame (o intervenga successivamente) una situazione di carattere
pregiudiziale e assorbente che ne determini l’inammissibilità nei casi previsti
dall’art. 591, comma 1, cod. proc. pen. (impugnazione proposta da soggetto non
legittimato o che non abbia interesse alla rimozione dell’atto impugnato; non
impugnabilità del provvedimento; violazione delle disposizioni di cui agli articoli
581, 582, 583 e 585 cod. proc. pen.; rinuncia all’impugnazione).
Nel caso di specie, la mancata costituzione del rapporto processuale, già

per cassazione, determinandone l’inammissibilità, in quanto fondato su un
provvedimento impugnato e su un atto di gravame che contengono, da un lato,
questioni che non potevano essere esaminate e statuizioni che con non potevano
essere emesse nonché, dall’altro, doglianze che conseguentemente non
potevano essere proposte.
Ed infatti l’atto di appello era ictu ()cui/ inammissibile in quanto non era
neppure contestato il ritardo nella sua proposizione e correttamente l’istanza di
restituzione nel termine era stata respinta sul presupposto declinato dalla Corte
distrettuale in base al quale la mancata trascrizione dei verbali dibattimentali di
udienza non dtermina la nullità della sentenza e dunque non costituisce una
causa che legittimi la presentazione dell’atto d’impugnazione oltre i termini
stabiliti a pena di decadenza per la sua proposizione sia perché (come ha
ritenuto la Corte territoriale) l’appellante poteva riservarsi la presentazione dei
motivi aggiunti e sia perché tra le modalità di documentazione degli atti, anche
quando sia stata disposta la redazione in forma integrale degli stessi attraverso
la stenotipia o altro strumento meccanico, è sempre prevista la redazione del
verbale in forma riassuntiva, con la conseguenza che le parti possono esercitare i
propri diritti sulla base di detto verbale, posto che il termine previsto dall’art.
483 cod. proc. pen. per il deposito delle trascrizioni non è perentorio, ovvero
anche sulla base di una richiesta di copia del documento magnetico (i nastri)
formato durante la redazione del verbale di udienza (argumenta ex art. 528 cod.
proc. pen.), salvo comunque ad avvalersi della facoltà di presentare, in materia
di impugnazione, i motivi aggiunti.
Del resto, il fatto che non sia richiesta la disponibilità della trascrizione del
verbale di udienza dibattimentale per il decorso del termine per proporre
l’impugnazione si ricava dall’art. 585, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. secondo
il quale il termine di quindici giorni, ex art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc.
pen., per impugnare le sentenze con redazione contestuale della motivazione
decorre “dalla lettura del provvedimento in udienza”,

essendo da ciò evidente

come non vi sia alcuna connessione essenziale tra deposito delle trascrizioni di
verbali dibattimentali e decorso del termine per proporre l’impugnazione.
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nella fase del giudizio di appello, non può non avere influenza anche sul ricorso

Ne consegue che deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello e
conseguentemente del ricorso per cassazione, derivando da ciò anche la
preclusione dell’esame di ogni altra questione.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il
ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il
ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento.

giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 07/10/2014

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13

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