Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 956 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 956 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

BUONO Simone, nato a Torre del Greco il 17/3/1969
avverso la sentenza del 8/11/2012 del Tribunale di Asti, che lo ha condannato
alla pena di 6.000,00 euro di ammenda in relazione al reato ex art.163 del d.lgs.
n.81 del 2008 accertato il 23/8/2010;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Plicastro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 8/11/2012 il Tribunale di Asti ha condannato il sig.
Buono alla pena di 6.000,00 euro di ammenda perché colpevole, quale
amministratore unico della “Nuova Aptaca S.r.l.”, del reato ex art.163 del d.lgs.
n.81 del 2008 accertato il 23/8/2010 per avere omesso di installare la necessaria
cartellonistica che informasse di una situazione di pericolo e, in particolare, di
una piattaforma esistente al cancello d’ingresso del piazzale aziendale utilizzato
dai mezzi di trasporto. Il Tribunale ha ritenuto che lo scontro avvenuto fra un
automezzo in entrata e la piattaforma sovrastante l’accesso abbia messo in

Data Udienza: 03/12/2013

evidenza l’omessa adozione della necessaria cautela oggetto della fattispecie
legale.
2. Avverso tale decisione il sig. Buono propone ricorso tramite il Difensore,
in sintesi lamentando:
a. errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per avere il
giudice, non applicando correttamente gli artt.2 e 163 della legge citata,
applicato una revisione che si dirige ai soli dipendenti del “datore di lavoro” e che
non può avere come riferimento coloro che non sono legati all’azienda da un

che faceva ingresso nel piazzale, per il quale possono valere i principi di
responsabilità fissati dall’art.2051 cod. civ.;
b.

vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con

riferimento alla mancata considerazione dell’altezza dell’automezzo in entrata,
altezza superiore ai limiti fissati dal Codice della strada.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva preliminarmente la Corte che il secondo motivo di ricorso è
inammissibile. Esso, infatti, propone alla Corte un riesame del merito della
decisione con riguardo a circostanze di fatto che non possono trovare ingresso
nel giudizio di legittimità. E non solo, posto che l’eventuale violazione delle
norme sui trasporti posta in essere dal conducente del mezzo che collise con la
piattaforma non fa venire meno l’obbligo per il titolare dell’opificio di provvedere
alla segnalazione di un ostacolo anche solo potenziale, ove quest’obbligo
sussista.
2. Va, dunque, esaminato il primo motivo di ricorso, che la Corte considera
infondato. Sul punto merita di essere ricordato il principio fissato da questa Corte
con la sentenza Sez.4, n.23147 del 17/4/2012, De Lucchi, principio che è stato
così sintetizzato (rv 253322): “In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le
norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori
nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si
trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto
di dipendenza con il titolare dell’impresa. Ne consegue che ove in tali luoghi vi
siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno
del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l’ipotesi
del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni
sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen.,
nonché la perseguibilità d’ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590.
u.c., cod. pen., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e

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rapporto di lavoro, come appunto il conducente di un automezzo di altra ditta

l’evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile
all’inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41
cod. pen., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all’attività
ed all’ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell’infortunio non rivesta
carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il
nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a
prevenire l’incidente verificatosi.”.
3. Si tratta di principio che questo Collegio condivide e che risponde

luoghi di lavoro, tale dovendosi intendere anche il piazzale e il relativo accesso
utilizzati per il transito e lo stazionamento dei mezzi che trasportano beni
necessari per l’attività produttiva. Ora, è evidente che l’accesso di un automezzo
non può dirsi occasionale o imprevisto e che non appare né illogico né in
contrasto con la volontà della legge la decisione del Tribunale che ha ritenuto
omessa la doverosa segnalazione di una piattaforma che lo stesso ricorrente
afferma essere di poche decine di centimetri più alta del massimo di trasporto
consentito.
4.

Del resto, la lettura del comma secondo dell’art.163, citato, rende

evidente che al datore di lavoro è fatto obbligo di apporre tutti i segnali stradali
necessari alla regolazione del traffico interno al luogo di produzione e all’opificio,
così confermandosi in modo inequivoco la finalità e il contenuto delle regole di
prevenzione che non possono che avere come riferimento tutti coloro che
vengono a trovarsi coinvolti nella mobilità interna.
5. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere
respinto e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento
delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 3/12/2013

all’esigenza di prevenzione in favore di tutti coloro che vengono in relazione con i

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