Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9559 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9559 Anno 2016
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE BARDI VALERIO N. IL 06/07/1979
avverso la sentenza n. 4/2012 TRIBUNALE di SASSARI, del
28/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatt dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona de J Dott.
che ha concluso per ,t ,t4..m..u….”,151,4
A-k) (Q-A4-2
,

Udito, er la arte civile, l ‘Avv, 011,
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Nel corso di una partita di calcio del campionato, serie

“eccellenza”, girone Sardegna, De Bardi Valerio, calciatore della squadra
dell’Alghero, in un’azione di gioco, al fine d’interrompere l’azione avviata da
Giardini Aldo, calciatore della squadra del Tempio, il quale, attorno al 48°
minuto del secondo tempo, impossessatosi del pallone aveva dato vita ad un

con l’intento di guadagnare prestamente l’area di rigore, attingeva, con
eccessiva violenza, con un calcio la gamba dell’avversario, causandogli lesioni
gravi, consistite nella frattura della tibia sinistra.
Il Giudice di pace di Alghero, con sentenza del 20/1/2010, giudicò
l’imputato colpevole del delitto di cui all’art. 590, commi 1 e 2, cod. pen.,
condannandolo, oltre alla pena stimata di giustizia, a risarcire il danno in
favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, ponendo,
inoltre, provvisionale in favore della predetta p.c.
Il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice dell’appello, con sentenza
del 28/2/2013, precisati i fatti nei termini testuali seguenti: <<(...) nel momento in cui il De Bardi stava per calciare, il pallone si trovava ancora in prossimità della persona offesa, talché sia la traiettoria del calcio della gamba destra del prevenuto - piegata all'indietro - nonché la posizione del suo corpo rendono evidente che il medesimo aveva l'intenzione di colpire il pallone. Tuttavia, nell'attimo in cui il De Dardi proiettò la gamba destra in avanti, il Gardini aveva già allungato il pallone, talché l'intervento dell'imputato si rivolse in danno dell'avversario», dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermò le statuizioni civili. 2. Il De Bardi ricorre per cassazione, allegando due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente prospetta violazione di legge: si 5criminato dalla causa di giustificazione non ebbe a trattane d'infortuni egn..ide C/Gt cos ic a ie risc io consentito e, quindi, il Tribunale avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato per effetto della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 129, cod. proc. pen. Precisa il ricorrente che la ricorrenza della invocata scriniinante era resa palese ed evidente dalle peculiarità del fatto, correttamente riportato nella sentenza d'appello, ma poi illogicamente disatteso dall'epilogo: la scena descritta era quella di una tipica azione di gioco, caratterizzata dall'agonismo 1 veloce contropiede della squadra ospitata, spingendo davanti a sé la sfera, tipico degli ultimi minuti di un incontro di calcio; il calcio, sport fisico a violenza eventuale, contempla il contatto fisico; non si era avuta alcuna volontaria aggressione al bene dell'integrità fisica, ma si era trattato di uno sviluppo fisiologico della concitata azione di gioco, sanzionabile solo a norma del regolamento del gioco del calcio, pienamente giustificato dall'importanza della competizione, decisiva per la classifica, in un frangente agonistico di primario rilievo (contropiedeAtAllo spirare dell'incontro). processuale, viene contestata la competenza del giudice di pace, essendosi in presenza dì un infortunio sul lavoro, ricadente sotto la giurisdizione del tribunale. Chiarisce il ricorrente essere lo stesso art. 2 della I. n. 91 del 23/3/1981 a qualificare come sportivi professionisti coloro che «esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità». Essendo rimaste pienamente accertate le predette condizioni il giudice penale avrebbe dovuto inquadrare correttamente la svolta attività come professionale, senza che potesse assumere rilievo la circostanza che «il contratto che legava il Gardini alla propria squadra potesse o meno ritenersi "nullo"», perché eventualmente contrario a norma regolamentare. La questione assumeva rilievo, precisa 44 infine il ricorrente, perché il Tribunale di Sassari, quale giudice d'appello, aveva confermato le statuizioni civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Per la pregiudizialità che la caratterizza occorre in primo luogo esaminare la questione di competenza per materia posta con il secondo motivo. In punto di fatto il processo ha accertato che il ricorrente militava, nell'anno calcistico 2003/2004, nella Polisportiva Alghero Calcio, dalla quale percepiva un compenso di 1.400 euro al mese, oltre vitto e alloggio La materia è regolata da norme primarie e secondarie e, pertanto, erra il ricorrente ad immaginare un potere giudiziario d'inquadramento vincolato al contenuto del negozio giuridico a cui le parti hanno inteso dare vita. In altri termini, il giudice, verificato che il legislatore ha previsto, ed anzi imposto paradigma e qualificazione formale, l'eventuale diverso volere delle parti è privo di valore. Al vertice dell'organizzazione del gioco del calcio è posta la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), la quale ha veste giuridica di associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, nella quale confluiscono le associazioni sportive e le società «che perseguono il fine di 2 2.2. Con il secondo motivo, denunziante violazione della legge praticare il giuoco del calcio», a sua volta federata al C.O.N.I. (art. 1 dello statuto F.I.G.C.). L'art. 2 della citata I. n. 91 dispone <

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