Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9559 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9559 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PICCOLI GABRIELE N. IL 23/09/1961
avverso la sentenza n. 2870/2011 TRIBUNALE di PESCARA, del
29/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 22/01/2014

Fatto e diritto

PICCOLI Gabriele propone appello- poi convertito in ricorso per cassazione- avverso la
sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida senza
patente e lo ha condannato alla pena di euro 2.500,00 di ammenda ( fatto del

Con unico motivo censura il giudizio di responsabilità e l’eccessività della pena.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Vi è da rilevare come il motivo in punto di responsabilità si risolva in una doglianza
meramente assertiva e assolutamente generica, che comunque integra una censura
inammissibile sulle modalità valutative del compendio indiziario, che il giudice di merito
ha sviluppato evidenziando che la patente di guida era stata revocata dal Prefetto in data
9.5.2006.

Anche la seconda censura è manifestamente infondata , vuoi per la genericità ed
assertiva della doglianza, vuoi perché, comunque, la doglianza è relativa all’esercizio di
un potere attribuito al giudice di merito [quello relativo alla determinazione della
sanzione], che questi ha esercitato in modo giuridicamente corretto [in linea con il
disposto dell’articolo 133 c.p.], risultando adeguata alla personalità del reo.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

29.7.2008).

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