Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9558 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9558 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALLERUZZO FRANCESCO N. IL 22/12/1982
avverso la sentenza n. 3406/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
01/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 22/01/2014

Z
(

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato Alleruzzo
Francesco – giudicato responsabile del delitto di cui agli articol
c.p.i 110,624,625 numeri 2 e 7 – ha proposto, a mezzo del suo
difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento per

violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza delle
aggravanti dell’esposizione alla pubblica fede e della violenza
sulle cose.
Il ricorso è inammissibile,
cod.proc.pen.,

perché

proposto

ex

articolo 606,
per

motivi

comma 30 ,

manifestamente

infondati.
Quanto al motivo in punto di responsabilità si osserva che

lo

stesso è manifestamente infondato, in quanto ripropone questioni
di merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente
risposta e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al
giudice di legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito
abbia chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti.
La Corte di appello di Catania ha infatti indicato chiaramente le
ragioni per cui doveva ritenersi la responsabilità dell’odierno
ricorrente in ordine al reato ascrittogli, in particolare
evidenziando che l’imputato era stato trovato dagli agenti
operanti all’interno dell’autovettura e che la stessa era stata

vizio di motivazione in relazione in punto di responsabilità e

seguita, essendo dotata di antifurto satellitare, senza soluzione
di continuità. Ritenevano quindi i giudici di appello che era
trascorso un lasso di tempo troppo breve tra il momento in cui
l’autovettura si fermò e quello in cui gli agenti di polizia
giudiziaria intervenuti rinvennero all’interno l’imputato perché
potesse ritenersi che altre persone avessero condotto l’auto sul
posto e che l’imputato fosse sopraggiunto solo in un momento
successivo.
Quanto poi al motivo relativo alla sussistenza delle aggravanti
della esposizione alla pubblica fede e della violenza sulle cose,

r

la Corte territoriale ha invero adeguatamente ed esaustivamente
motivato sul punto, citando anche pertinente giurisprudenza di
questa Corte.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro

inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014.

1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di

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