Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9557 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9557 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE ROSA DONATA N. IL 20/08/1980
avverso la sentenza n. 309/2012 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, de144/0312013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 22/01/2014

Fatto e diritto

DE ROSA DONATA ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella
di primo grado, l’ ha riconosciuta colpevole del tentativo di furto aggravato contestatole.

non avrebbero consentito di fondare la responsabilità, anche in ragione del diverso esito
processuale [assoluzione] della posizione della coimputata. Lamenta il diniego
dell’articolo 62, numero 4, c.p.

La prima doglianza è manifestamente infondata.

Infatti, a fronte di una “doppia conforme” valutazione dei giudici di merito, si limita a
proporre una diversa lettura del compendio probatorio e si sostanzia nel sindacato di
merito sulla valutazione dei mezzi di prova [basato essenzialmente sull’ apprezzamento
della ricognizione effettuata dal figlio della persona offesa, con attenta disamina della
diversa posizione della coimputata, in ragione del fatto che questa aveva una sorella
gemella: ciò che poteva avere influito sulla certezza della ricognizione] che non può qui
essere censurato a fronte di una motivazione analitica, puntuale, che regge ampiamente
il vaglio di legittimità.

Inaccoglibile è anche l’altro motivo, non potendosi censurare l’apprezzamento negativo
sviluppato dal giudice – che ha affrontato il tema ex officio in assenza di specifico motivo
di impugnazione- anche perché la doglianza, meramente pretensiva, evoca un
accertamento di fatto [sul valore della res] che non compete a questa Corte.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille, in
favore della cassa delle ammende.

2,

Con il ricorso censura il giudizio di responsabilità, sostenendo che gli elementi acquisiti

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

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