Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9555 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9555 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 22/01/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAL VUCCIO SANTI MICHELE N. IL 01/03/1981
GANCI MARCO N. IL 25/11/1984
avverso la sentenza n. 252/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del
08/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

(ÌA/

Osserva
Ricorrono per cassazione Malvuccio Santi Michele e Gangi Marco tramite i rispettivi difensori di
fiducia avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa in data 8.3.2013 dal Giudice monocratico
del Tribunale di Catania con la quale venivano applicate ai predetti le rispettive pene
concordate di mesi nove di reclusione ed C 450,00 di multa (per il Malvuccio) e di anni uno e
mesi due di reclusione ed C 284,00 di multa (per il Gangi) per plurimi delitti d furto aggravato
loro rispettivamente ascritti.
Nell’interesse del Malvuccio si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla misura della

Nell’interesse del Gang si deduce il vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione
dell’art. 129 c.p.p.
I ricorsi sono inammissibili essendo i motivi addotti manifestamente infondati e non consentiti
nella presente sede di legittimità.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n. 10372
del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione
concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi
adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel caso di specie, di aver
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti,
la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio
di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della
pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba
essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
Non può, invece, l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena, rimettere in
discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non può, in particolare,
proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al merito nè recriminare sulla
qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle circostanze o la congruità della pena a
meno che si tratti di statuizioni palesemente illegittime: evenienza questa che, nel caso di
specie, è senz’altro da escludere.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo
liquidare in C 1.500,00, per ciascuno, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, addì 22.1.2014

pena inflitta.

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