Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9554 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9554 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FANELLI NICOLA N. IL 04/10/1983
avverso la sentenza n. 3630/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
14/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 20/11/2012

RG.20054/12-RUOLO N.164

FATTO E DIRITTO

FANELLI Nicola impugna personalmente innanzi a questa Corte, deducendo
inosservanza di legge e motivazione illogica, la sentenza del 14 giugno 2011, con
la quale la Corte d’appello di Bari ha ridotto da anni 1 e mesi 3 di reclusione ad
anni 1 e giorni 15 di reclusione la pena inflittagli dal Tribunale in sede per il reato
sub a) (art. 9 comma 2 legge n. 1423 del 1956: più violazioni degli obblighi
sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, per essersi più volte
associato con pregiudicati), avendo dichiarato parzialmente estinto per
prescrizione il reato sub c) (art. 9 comma 2 legge n. 1423 del 1956: non essere
stato rinvenuto nella sua abitazione in orario in cui era tenuto ad esservi,
violazione accertata in tre occasioni; e la prescrizione è stata dichiarata con
riferimento ad una di esse).
Il ricorso è inammissibile siccome del tutto generico, avendo la sentenza
impugnata fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, secondo
cui sussiste il reato di cui all’art. 9 comma 2 legge n. 1423 del 1956, qualora
venga riscontrata, come nella specie, la frequentazione per due volte in un
ristretto spazio temporale di tre soggetti pregiudicati; inoltre la sentenza
impugnata ha motivato il diniego delle attenuanti generiche, avendo fatto
riferimento ai numerosi suoi precedenti penali ed reiterazione della violazione in
un ristretto spazio temporale.
Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in esame,
con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
decito lI 20 novembre 2012,

su di lui gravanti siccome sottoposto alla misura di prevenzione della

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