Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9553 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9553 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUGLISI TINDARO N. IL 22/01/1968
avverso la sentenza n. 384/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del
07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 22/01/2014
Fatto e diritto
PUGLISI TINDARO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando per
quanto di interesse quella di primo grado [riformata
in me/ius quanto alle altre
imputazioni], lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida senza patente.
Contesta il giudizio di responsabilità e si lamenta del diniego delle attenuanti generiche,
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al motivo afferente la responsabilità, ne è evidente la genericità, non essendo
spiegata alcuna ragione da cui dovrebbe desumersi un errore del giudicante o una
manifesta illogicità della condanna [tra l’altro, dalla motivazione della sentenza di
secondo grado neppure risulta che sia stato articolato specifico motivo di impugnazione
sulla responsabilità in ordine alla contravvenzione oggetto di ricorso: con gli effetti di cui
all’articolo 606, comma 3, c.p.p.]
Inaccoglibile è anche la doglianza sulle generiche, avendo il giudice, in linea con i
parametri di cui all’articolo 133 c.p. motivato satisfattivamente la propria determinazione,
valorizzando negativamente i precedenti penali, non arbitrariamente ritenuti ostativi appunto- alla concessione delle generiche.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2014
Il Consigliere estensore
motivato dal giudice valorizzando negativamente i suoi precedenti penali.