Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9552 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9552 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TEODORESCU DANUT OCTAVIAN N. IL 25/06/1964
avverso la sentenza n. 268/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
04/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 22/01/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Teodorescu Danut Octavian avverso la
sentenza emessa in data 4.2.2013 dalla Corte di Appello di Torino che, in parziale riforma di
quella del Tribunale di Torino in data 28.6.2012 con la quale il predetto era stato dichiarato
colpevole del reato di cui all’art. 186 comma 2 C.d.S. (tasso alcolemico di 2,53 e 2,45 g/I,
con l’aggravante di aver cagionato un sinistro stradale con lesioni alle persone: fatto del
23.3.2008), rideterminava la pena in mesi due di arresto ed C 1.000,00 di ammenda ferma
restando la sospensione condizionale della pena e la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei.

l’intervenuta prescrizione del reato.
Il ricorso è inammissibile essendo i motivi addotti manifestamente infondati e non consentiti
nella presente sede.
La durata della sospensione della patente di guida non è collegata in alcun modo alla misura
della pena inflitta essendo commisurata a parametri in parte diversi, come nel caso di specie
in cui il Giudice a quo ha tenuto correttamente presente l’elevatissimo grado alcol emico
riscontrato.
Quanto alla dedotta prescrizione, benchè effettivamente maturata, ne rimane preclusa
l’operatività dalla rilevata inammissibilità del ricorso: questa, infatti, per costante
giurisprudenza di legittimità (V. Cass. pen. Sez. Un., 11.11.1994, n. 21, Rv. 199903; Sez.
Un. 22.3.2005, n. 23428 Rv. 231164), impedisce radicalmente la instaurazione di un valido
giudizio d’impugnazione e del relativo rapporto processuale e, di conseguenza, la possibilità
di rilevare e dichiarare, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., eventuali cause di non
punibilità come l’intervenuta prescrizione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 22.1.2014

Deduce l’insufficiente motivazione in relazione alla misura della sanzione accessoria e

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