Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9552 del 02/03/2016
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9552 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PANUCCIO PIETRO N. IL 02/12/1961
avverso la sentenza n. 2344/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 21/04/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO GIANESINI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. I A couìt cto
che ha concluso per la évu ,wai:otiut. 44:
hvb kvb; SI: 641′;
Q.Q. v*: GO1 f
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 02/03/2016
RITENUTO IN FATTO
1. Pietro PANUCCIO ha personalmente presentato ricorso per Cassazione
contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di Reggio Calabria ha
confermato la sentenza di condanna di primo grado per il reato di cui
all’art. 337 cod. pen. per avere l’imputato usato minaccia per opporsi alla
sua identificazione da parte di agenti della Polstrada di Palmi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso palesemente inammissibile in quanto manifestamente
infondato e del tutto privo di una struttura argomentativa; il decreto di
citazione in appello risulta notificato presso il difensore con notifica
telematica ex art. 8 I. 60/05 e l’imputato era stato dichiarato contumace
dalla Corte di appello di Reggio Calabria.
L’eccezione di nullità, comunque, non risulta proposta davati alla Corte
territoriale e non può pertanto essere dedotta per la prima volta nel
giudizio di Cassazione secondo quanto previsto dall’art. 606, comma 3 cod.
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di 1.000,00 euro a favore della
cassa della ammende.
Così deciso il 2 marzo 2016.
1.1 II ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso con il quale eccepito
la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica all’imputato del
decreto di citazione per il giudizio di appello.