Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9550 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9550 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BAZZANI LAMBERTO N. IL 20/12/1959
avverso la sentenza n. 1773/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 22/01/2014

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Bazzani Lamberto in ordine al reato di cui.all’art.73
d.PR. 309/90 ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
chiedendone l’annullamento per illogicità della motivazione in
ordine al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.
ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Con riferimento al trattamento sanzionatorio si rileva che la
decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato
argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche
per quanto concerne la dosimetria della pena.

E appena il caso di

considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la
concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al
giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della
pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d.
motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o
con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze
aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di
cui all’art.133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando
siano frutto di mero arbitrio o ragionamenti illogico (Cass.,
sez.3, 16 giugno 2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza
che certamente non sussiste nel caso di specie, avendo la Corte di
appello di Venezia espressamente chiarito le ragioni in base alle
quali ha ritenuto di irrogare la pena indicata in dispositivo.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro
1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del

Il ricorso è inammissibile,

ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P

Q

M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
Il Presidente

pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore

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