Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9549 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9549 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOLTAN IBRAIM ABBDEL N. IL 31/01/1977
avverso la sentenza n. 8170/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 22/01/2014
152 Soltan Ibraim
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116 del Codice della strada del
1990 è inammissibile.
Esso, infatti, è stato presentato da difensore non iscritto nell’albo dei legali autorizzati al
patrocinio in cassazione.
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logicogiuridici: si argomenta ampiamente sull’esistenza e sull’accertamento dell’illecito. A fronte di
tale appropriata motivazione il ricorrente si limita a prospettare lapidarie enunciazioni critiche
con struttura assertiva di cui non si intende il reale contenuto sicché il ricorso è anche
aspecifico.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 500 a titolo di sanzione pecuniaria.
P Q M
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 500.
Roma 22 gennaio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)
In ogni caso, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata