Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9548 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9548 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FELLONI RICCARDO N. IL 26/09/1978
avverso la sentenza n. 3722/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 22/01/2014

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Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Felloni Riccardo in ordine al reato di cui
all’art.186, comma 2,1ett.b) del Codice della Strada, ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per
violazione di legge in relazione agli articoli 40 e 41 c.p., in

tra la sua azione e l’evento del reato; per illogicità della
motivazione su tale punto; per insufficiente motivazione con
riferimento alla valutazione a suo avviso erronea della
testimonianza del Carabiniere Messina; per difetto di motivazione
sul tempo di “entrata in circolo” del vino rapportata all’ora
dell’accertamento.
La difesa del ricorrente presentava poi tempestiva memoria in cui
ribadiva le già esposte argomentazioni.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606,

comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui la
sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad
una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito abbia
chiarito la dinamica del fatto con motivazione congrua, non
compete alla Corte di legittimità valutare gli atti.
La Corte di appello di Bologna ha infatti indicato chiaramente le
ragioni per cui doveva ritenersi la responsabilità dell’odierno

quanto, a suo avviso, sarebbe stato insussistente il nesso causale

ricorrente in ordine al reato ascrittogli, in particolare
evidenziando che non era assolutamente provato che il farmaco
assunto dal ricorrente avesse alterato i risultati
dell’accertamento con l’etilometro e soprattutto in che misura e
che inoltre era risultata palesemente smentita l’affermazione
dell’imputato secondo cui l’ultima assunzione del farmaco sarebbe
avvenuta prima di scendere dalla macchina per effettuare il test.
I giudici di appello hanno poi evidenziato i sintomi rilevati
dagli agenti operanti, quali l’alito fortemente vinoso, la

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deambulazione incerta, tipica di uno stato di non completa
lucidità, a fronte della comprovata assunzione, perché ammessa
dallo stesso imputato, di un bicchiere di vino poco prima di porsi
alla guida dell’autovettura.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro

inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
Il Presidente

1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di

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