Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9547 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9547 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARON IRINA N. IL 15/06/1977
avverso la sentenza n. 614/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 22/01/2014
150 Aron Irina
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputata in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116 del Codice della strada del
1990 è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logicogiuridici: si argomenta che i concorde risultati dell’alcoltest sono perfettamente coerenti con la
sintomatologia riscontrata dagli agenti operanti che hanno riferito di alito vinoso e di andatura
malferma. D’altra parte la pena è prossima al minimo pur in presenza di un comportamento
processuale non positivo che peraltro non ha impedito alla concessione di attenuanti generiche.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 22 gennaio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco Blaiotta)
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata