Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9546 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9546 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTEFUSCO SALVATORE N. IL 26/09/1979
avverso la sentenza n. 8672/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 22/01/2014

2
(

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Montefusco Salvatore in ordine a l reato di
cui all’art .73 d.PR.309/90, ha proposto ricorso in
cassazione il sopra indicato imputato censurandola per
difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione

Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per un motivo generico
oltre che manifestamente infondato.
Con riferimento a tale doglianza si rileva infatti che la
decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo
motivazionale. E appena il caso di considerare che in tema
di valutazione dei vari elementi per la concessione delle
attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della
pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti
punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo
ammette la c.d. motivazione implicita (Cass., Sez.6, 22
settembre 2003 n.227142) o con formule sintetiche (tipo
“si ritiene congrua” vedi Cass., sez.6, 4 agosto 1998,
Rv.211583), ma afferma anche che le statuizioni relative
al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed

delle generiche.

attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui
all’art.133 c.p., sono censurabili in cassazione solo
quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamenti
illogico (Cass., sez.3, 16 giugno 2004 n.26908,
Rv.229298). Si tratta di evenienza che certamente non
sussiste nel caso di specie, avendo la Corte di appello di
Napoli espressamente chiarito le ragioni in base alle
quali ha ritenuto di non concedere le circostanze
attenuanti generiche e di confermare anche in punto di

Pi

trattamento sanzionatorio la pena irrogata dal giudice di
primo grado.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità

ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e

della somma di

euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014

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Il Presidente

riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del

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