Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9544 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9544 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) QUERCI FRANCESCO ALESSANDRO N. IL 22/03/1937
2) DABACELLI LUIGI N. IL 18/06/1963
3) MARCHESINI GIULIO
4) QUERCI ALESSANDRO GABRIELE N. IL 22/03/1937
okigpmiZA
avverso la centemin-n. 494/2008 TRIBUNALE di TRIESTE, del
02/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 20/11/2012

RG.2823/12-1WOLOM8

fano E DIRITTO
QUERCI Francesco Alessandro, DABACELLI Luigi, MARCHESINI Giulio e QUERCI
Gabriele Alessandro impugnano peonalmente innan i a
deducendo difetto di giurisdizione,

esta Corte,
, con Ì

LJ

quale il Tribunale di Trieste ha respinto la loro eccezione, intesa a far dichiarare
J’Incompetenza territoriale di detto Tribunale, ritenendo essi competenti i

imputati.
Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato, sia perché proposto
avverso un’ordinanza emessa in corso di dibattimento, impugnabile ex art. 586
cod. proc. pen. solo assieme alla sentenza, sia perché nessun conflitto di
competenza territoriale è ravvisabile nella specie, avendo l’ordinanza impugnata
adeguatamente motivato circa la sussistenza della competenza territoriale del
Tribunale di Trieste a giudicare tutti i reati fallimentari ascritti ai ricorrenti,
siccome reati tutti riuniti in continuazione con il delitto di bancarotta contestato
sub 1) e non potendosi ritenere detta connessione venuta meno solo per essere
stato il citato reato sub 1) dichiarato estinto per prescrizione, in applicazione del
noto principio della “perpetuati° iurisdictionis”.
Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in esame,
con condanna del ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

E”
Dichiara inammissibile i4 ricqrsciLe condanna M ricorrentD pagamento delle

mr
e.-44.~

spese processualie a somr
Così deciso il 20 novembre 2012.

,,

1550,00 alla Cassa delle Ammende.

Tribunali di Gorizia e di Roma a trattare i reati fallimentari, dei quali erano

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