Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9543 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9543 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 22/01/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALFARANO ROBERTO N. IL 18/02/1985
avverso la sentenza n. 5858/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

/7

Motivi della decisione

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato
Alfarano Roberto – giudicato responsabile del delitto di cui
all’articolo 73 d.PR.309/90 – ha proposto, a mezzo del suo
difensore, ricorso per cassazione, chiedendone
l’annullamento per difetto di motivazione in relazione

Il ricorso censura la sentenza impugnata perché, a suo
avviso, non avrebbe esposto sufficientemente gli elementi di
fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, in
particolare con riferimento al ritenuto uso personale dello
stupefacente.
Alla dichiarazione del motivo, peraltro, non segue alcuna
specificazione che ponga il giudice della impugnazione nella
condizione di conoscere la doglianza nel suo indirizzo, nel
suo oggetto, nella sua tessitura argomentativa.
L’impugnazione è così priva sia della individuazione dei
capi o punti della decisione ai quali vorrebbe riferirsi,
sia della indicazione specifica delle ragioni di diritto
che sorreggono il richiesto annullamento. Il ricorso non
propone alcuna questione alla quale il giudice di
legittimità sia messo in condizione di rispondere.
In forza dell’art. 581 co. l^ lett c) e 591 cpp e 606 co.
3^ cod. proc.pen. un tale ricorso deve essere detto
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000
pecuniaria, trattandosi

di causa di inammissibilità

riconducibile alla volontà,
ricorrente stesso

(cfr. Corte

186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

a titolo di sanzione

e quindi a colpa,
Costituzionale

del

sent. n.

all’art.129 c.p.p..

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014.

favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

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