Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9543 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9543 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TRIASSI GIUSEPPE N. IL 23/05/1982
avverso la sentenza n. 972/2011 TRIBUNALE di SCIACCA, del
15/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;

Data Udienza: 20/11/2012

RG.2752/12-RUOLO N.85

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Sciacca ha applicato a TRIASSI
Giuseppe, a norma degli artt. 444 e 448 c.o.p.. la pena di giustizia, patteggiata
fra le parti, per i reati di cui all’art. 9 comma 2 legge n. 1423 del 1956 (aver
violato gli obblighi su di lui gravanti siccome sottoposto alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.).
cassazione, deducendo violazione di legge e motivazione illogica, per non essere
stati valutati gli elementi probatori ai fini dell’emissione di una sentenza di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso proposto da TRIASSI Giuseppe è inammissibile siccome destituito di
specificità e comunque manifestamente infondato, atteso che, conformemente
alla giurisprudenza di questa Corte, il giudice, nell’applicare la pena concordata,
si è adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, escludendo che
ricorressero i presupposti dell’art. 129 cod. proc. peri., avendo fatto riferimento
agli atti inseriti nel fascicolo del P.M., di cui era stata disposta l’acquisizione, fra
cui il verbale di arresto in flagranza dei carabinieri di Ribeira.
Non è dato pertanto nella presente sede rimettere in discussione la sussistenza
del reato contestato, ovvero le ulteriori determinazioni adottate dal giudice, in
tema di determinazione della pena concordata (v., ex multis, Cass. SS. UU., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Cass. SS. UU. u.p. 27 settembre 1995, Serafino;
Cass. SS. UU., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
Da quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in esame,
con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.

La&
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20 Novembre 2012.

Avverso detta sentenza TRIASSI Giuseppe propone personalmente ricorso per

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