Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9540 del 22/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 9540 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIRACI COSIMO N. IL 01/06/1958
avverso la sentenza n. 620/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 14/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 22/01/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Ciraci Cosimo avverso la sentenza emessa in
data 14.11.2013 dalla Corte di Appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto con la quale
veniva confermata quella del GUP del Tribunale di Taranto del 18.4.2012 che aveva
condannato il ricorrente alla pena di anni quattro di reclusione ed € 18.000,00 di multa oltre
accessoria di legge per il delitto di cui all’art. 73 comma 1 bis dPR 309/1990 (coltivazione di
50 piante di marijuana).
Deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione

trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
E’ pervenuta in data 5.12.2013 la dichiarazione di rinuncia al ricorso con atto a firma del
difensore di fiducia, Avv. Egidio Albanese di Taranto.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate.
La sentenza impugnata ha fornito adeguata e puntuale motivazione esente da vizi di sorta in
ordine a tutti i punti oggi nuovamente sottoposti all’esame di questa Corte, disattendendo le
argomentazioni svolte al riguardo dai Giudici dell’Appello, sicchè le censure devono essere
ritenute sostanzialmente aspecifiche: infatti “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato
su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191
Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Peraltro, la rinuncia all’impugnazione non può ritenersi ritualmente effettuata dal difensore di
fiducia che non è noto se sia munito della prescritta procura speciale ad hoc, né vi accenna il
difensore nell’atto stesso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 22.1.2014

dell’ipotesi attenuata di cui al 5° comma dell’art. 73 dPR 309/199 nonché in ordine al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA