Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 954 del 20/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 954 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NASO GIUSEPPE N. IL 25/06/1955
avverso l’ordinanza n. 2351/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 10/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
lette/settÚte le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 20/09/2013

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dr.Roberto Aniello, il
quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

OSSERVA

Con ordinanza del 10.5.2012, la Corte d’Appello di Reggio Calabria

sentenza del Tribunale di Palmi del 5.7.2010, che lo aveva condannato alla
pena di anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di cui
all’art.640 c.p., per difetto di specificità dei motivi, mancando ogni
correlazione critica tra le argomentate ragioni poste a fondamento della
decisione e gli assunti apodittici dell’appellante.
Avverso tale pronunzia ricorre per cassazione il difensore l’imputato,
deducendo che con i motivi d’appello si era proceduto – con argomentazioni
specifiche e puntuali che andavano esaminate nella sede naturale del
dibattimento d’appello – a contestare la decisione di primo grado,
segnalando che l’imputato non si era reso responsabile del reato di truffa, e
che la pena era eccessiva.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

Premesso che la dichiarazione di inammissibilità dell’appello
presentato da Naso Giuseppe ha determinato automaticamente (e anche se
non dichiarata con l’impugnata ordinanza) la perdita di efficacia dell’appello
incidentale del pubblico ministero, che aveva chiesto l’irrogazione di una
pena più elevata, rileva il Collegio che correttamente la Corte ha ritenuto
l’inammissibilità dell’appello, consistendo i relativi motivi in affermazioni
del tutto generiche senza l’indicazione di alcun concreto elemento correlato
alla motivazione della sentenza di primo grado, in merito all’asserita
insussistenza di prove a carico dell’imputato, e all’eccessività del trattamento
sanzionatorio ritenuto inadeguato alla fattispecie.

dichiarava inammissibile l’appello proposto da Naso Giuseppe avverso la

In quanto manifestamente infondato, e finanche privo della specificità
prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p., consistendo i
motivi in affermazioni del tutto generiche in relazione alla specificità
dell’atto d’appello, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere

ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così diberato in camera di consiglio, il 20.9.2013.

condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché –

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