Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9537 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9537 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MUKE ALKET N. IL 06/09/1979
avverso la sentenza n. 3071/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 22/01/2014
Fatto e diritto
MUKE ALKET ricorre sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado,
Io ha riconosciuto colpevole della violazione di cui all’articolo 73 del dpr n. 309/90
Con il ricorso
contesta il giudizio di responsabilità, censurando l’apprezzamento
valutativo operato sulle chiamate in correità su cui veniva basata la condanna.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Vi è da rilevare come il motivo in punto di responsabilità si risolva in una doglianza
meramente assertiva e assolutamente generica, che comunque integra una censura
inammissibile sulle modalità valutative del compendio indiziario, che il giudice di merito
ha sviluppato – in linea con quello di primo grado- in modo ampiamente convincente sull’
apprezzamento della vicenda, come ricostruita attraverso un non superficiale vaglio di
attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate in correità, supportate del resto da
plurimi riscontri esterni, tra l’altro rappresentati da dichiarazioni testimoniali e dalle
indagini di p.g.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2014
Il Consigliere estensore
Il esidente
contestatagli.