Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9535 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9535 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAMR EL HANK SAID N. IL 01/08/1976
avverso la sentenza n. 3943/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 22/01/2014

r

Fatto e diritto
Hamr El Hank Said, imputato in ordine al reato di cui all’art.73
d.PR.309/90, che ha interposto ricorso per cassazione contro la
sentenza in epigrafe indicata, ha successivamente presentato
dichiarazione di rinuncia.
ex

articolo 591, comma 1,

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00
in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22., gennaio 2014.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile,
lettera d), c.p.p.

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