Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9535 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9535 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HAMR EL HANK SAID N. IL 01/08/1976
avverso la sentenza n. 3943/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 22/01/2014
r
Fatto e diritto
Hamr El Hank Said, imputato in ordine al reato di cui all’art.73
d.PR.309/90, che ha interposto ricorso per cassazione contro la
sentenza in epigrafe indicata, ha successivamente presentato
dichiarazione di rinuncia.
ex
articolo 591, comma 1,
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00
in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22., gennaio 2014.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile,
lettera d), c.p.p.