Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9534 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9534 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 22/01/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FARAJ YOUNSS N. IL 17/08/1982
EL AMRANI HABIBA N. IL 08/02/1988
avverso la sentenza n. 2483/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

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Osserva
Ricorrono per cassazione, con un unico atto, Faraj Younss ed El Hamrani Habiba
avverso la sentenza emessa in data 5.7.2012 dalla Corte di Appello di Milano che, in
parziale riforma di quella del Giudice monocratico del Tribunale di Monza in data
10.1.2012, ritenuto un unico reato di cui all’art. 73 comma 1 dPR 309/1990,
limitatamente alla detenzione a fini di spaccio di cocaina, rideterminava la pena per il
Faraj in anni quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa e per El Amrani in anni
due e mesi otto di reclusione ed C 11.800,00 di multa, con revoca del beneficio della

Deducono il vizio motivazionale in relazione al denaro sequestrato per il reato di cui
al capo a) in conseguenza dell’unitaria definizione giuridica data al fatto e
all’affermazione di penale responsabilità per El Amrani Habiba.
Il ricorso è inammissibile essendo i motivi addotti manifestamente infondati.
Si tratta di censure con cui si pretende di rivalutare le acquisizioni probatorie ed i
comportamenti dell’imputato, prerogativa, questa, riservata al giudice di merito e
preclusa in sede di legittimità. Infatti, anche alla luce del nuovo testo dell’art. 606
c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, non è
tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione
dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di
apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
L’unificazione delle due imputazioni in un unico reato non incide in alcun modo sulla
pregressa qualificazione del denaro sequestrato come provento di spaccio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, per ciascuno, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento
delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 22.1.2014

sospensione condizionale concesso a quest’ultima.

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