Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9531 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9531 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL YOUBI MOSTAPHA N. IL 01/10/1977
avverso la sentenza n. 81/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
12/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 22/01/2014

Fatto e diritto

EL YOUBI MOSTAPHA ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, parzialmente
riformando in melius quella di primo grado [riduzione della pena], lo ha riconosciuto

Con il ricorso si lamenta della determinazione della pena sostenendo che “benché si tratti
di applicazione della pena su richiesta delle parti, ciò non esime il giudicante, soggetto
terzo ed imparziale, dal valutare la correttezza dell’accordo raggiunto”.

Il ricorso è inammissibile, risultando evidente l’inconferenza, la genericità e la non
pertinenza della doglianza [non si tratta di sentenza di patteggiamento].

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

colpevole del reato di cui all’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990 contestatogli.

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