Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 953 del 20/09/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 953 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIOZZINI LILIANA N. IL 10/07/1955 parte offesa nel procedimento
c/
SALVETTI FRANCESCO N. IL 11/02/1970
avverso l’ordinanza n. 8330/2012 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
27/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
t.

Data Udienza: 20/09/2013

Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona della dr.Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammisibile.

Osserva

A seguito della richiesta di archiviazione il G.I.P. presso il tribunale di

Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione il difensore della
parte offesa deducendo la nullità del decreto ex articolo 606, I comma lettera
c) c.p.p. con riferimento all’erronea applicazione dell’art.410 c.p.p., stante
l’intervenuto deposito nell’interesse della parte offesa dell’atto di
opposizione, e quindi la violazione del principio del contraddittorio e del
diritto di difesa della persona offesa, essendo stato emesso il decreto di
archiviazione “de plano”, nonostante l’opposizione ritualmente depositata,
con violazione dell’art.410, comma 3 c.p.p.
Conclude pertanto per l’annullamento del provvedimento con rinvio.

Motivi della decisione

L’art.410 c.p.p. prevede che il giudice dispone l’archiviazione “de plano”
con decreto motivato, nel caso in cui l’opposizione sia inammissibile, e che
l’opposizione vada qualificata come inammissibile, ove non vengano indicati
l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.
Considerato che l’opposizione della parte offesa ex art. 410 c.p.p. è
rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento senza contraddittorio
con quello a seguito di rito camerale, il giudice per le indagini preliminari,
nel disporre l’archiviazione “de piano”, nonostante l’opposizione proposta
dalla parte offesa, deve quindi motivare specificatamente in ordine
all’omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e dei
relativi elementi di prova, valutando la specificità e pertinenza delle richieste
e quindi degli atti di indagine richiesti, con riferimento sia al tema che alla
fonte di prova. E’, invece, preclusa – in tale sede – una valutazione della lor

Brescia in data 27.9.2012 ha emesso “de plano” decreto di archiviazione.

rilevanza ai fini della prova, ovvero una valutazione prognostica della
rilevanza delle investigazioni richieste ai fini della fondatezza della notizia di
reato, valutazione che va invece effettuata in sede di udienza camerale.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, poi, qualora sia
stata proposta opposizione alla richiesta archiviazione, in difetto di
motivazione (o motivazione apparente), come sopra specificato, il

persona offesa al contraddittorio, che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto
all’ascolto (cfr. Sez.V, sent.n.16505/2006, Riv.234453; Cass Sez.II,
sent.n.47980/ 2004, Riv.230707).
Tanto premesso, rileva il Collegio che il Giudice per le indagini
preliminari, nel provvedimento impugnato, emesso senza fissare l’udienza in
camera di consiglio di cui all’art.409 comma 2 e 410 comma 3 c.p.p., non ha
espresso alcuna valutazione in ordine all’atto di opposizione ritualmente
proposto dalla parte offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal
pubblico ministero, e all’attività istruttoria richiesta, limitandosi a dichiarare
l’inammissibilità della proposta opposizione in quanto “sprovvista
dell’indicazione di indagini suppletive pertinenti e rilevanti in conformità al
disposto dell’art.410 c.p.p. nella sua migliore lettura giurisprudenziale”.
Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.
Il provvedimento va quindi annullato senza rinvio, con trasmissione
degli atti al Tribunale di Brescia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone
trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia.
Così dl4berato, in camera di consiglio il 20.9.2013
Il Consi liere estensore

provvedimento è ricorribile per cassazione, per violazione del diritto della

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