Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 953 del 11/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 953 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ILIE MIHAI N. IL 29/09/1986
GHEORGHITA IRINEL N. IL 28/05/1984
avverso la sentenza n. 3485/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
25/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO TUTINELLI
czo
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. iovolev h .
che ha concluso per J ‘i
j– ctuk. ivtac›.

Udito, per la parte civile, PA
Udit i difensor

Data Udienza: 11/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 25 giugno 2013 numero 2216, la Corte di appello di
Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dal giudice per le indagini
preliminari presso irrr-ibunale di Firenze 14 gennaio 2011 di condanna degli odierni
ricorrenti alle pene ritenuta di giustizia per i delitti di rapina aggravata e lesioni
personali aggravate con prognosi durata di giorni 30.
La contestazione riguardava l’avere aggredito per strada una persona per
impossessarsi del portafoglio della stessa.

descrittivi dei fatti e riportanti le dichiarazioni delle parti offese e gli esiti di
documentazione medica in relazione alle lesioni.
Già in sede di appello, la difesa non ha contestato la sussistenza dì gravi indizi
ma ha lamentato l’insussistenza dell’aggravante del numero delle persone essendo
gli imputati solo in due; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in
relazione alla giovane età e l’incensuratezza; l’eccessivo aumento per la
continuazione.
La Corte d’appello ha rigettato tali doglianze affermando essere orientamento
costante della giurisprudenza di merito e di legittimità ritenere che l’aggravante
delle più persone riunite si applichi anche quando a commettere il fatto siano due
persone; ribadendo la legittimità del giudizio di equivalenza della concessa
attenuante e il diniego delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla
gravità delle lesioni riportate dalla parte offesa (30 giorni di prognosi); ritenendo
legittima la pena irrogata in relazione alle circostanze del fatto ed alla capacità
criminale evidenziata dagli imputati.
2. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione gli imputati a
mezzo del proprio difensore di fiducia.
Lamentano in particolare l ricorrenti:
a. Violazione di legge in relazione all’articolo 62 bis: ritiene il difensore che
l’esigua gravità del fatto, la necessità di adeguare la pena al caso concreto, le
modalità di svolgimento dei fatti, l’insensatezza degli imputati il danno di speciale
di unità nonché il comportamento successiva commissione del fatto dovessero
essere diversamente valutati da parte del giudice del merito.
b. Violazione di legge in relazione all’articolo 444 cpp e 133 cp. Ritiene la
difesa che il pregresso rigetto dell’istanza dì patteggiamento presentata prima
della celebrazione del giudizio abbreviato avrebbe dovuto determinare una diversa
valutazione della congruità della pena ai sensi dell’articolo 133 c.p., dovendo il
giudice 113:5:er diversamente determinare la pena anche ad un fine rieducativo degli
imputati medesimi

2

La sentenza di appello richiama ampi stralci della sentenza di primo grado,

c. violazione di legge in relazione all’articolo 125 comma 3 cpp in relazione al
fatto che l’ordinanza con cui il gip aveva rigettato la richiesta di applicazione della
pena avanzata in sede di istanza di patteggiamento doveva essere adeguatamente
motivata a pena dì nullità dovendosi considerare la motivazione di tale rigetto
meramente apparente in quanto fondata esclusivamente sulla capacità di
delinquere pericolosità sociale degli imputati in relazione le conseguenze dannose
causata la persona offesa che tra l’altro era in stato di ebbrezza verosimilmente
poteva essere caduta accidentalmente seppur nella dinamica della rapina.

I tre motivi di ricorso sono inammissibili.
Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al
giudizio di equivalenza della concessa attenuante, deve ricordarsi che questa Corte
Suprema (per tutte, Sez. 6″, sentenza n. 2642 del 14 gennaio 1999, Rv. 212804)
ha in più occasioni chiarito che le circostanze attenuanti generiche non possono
essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice,
ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non
comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 c.p., che
presentarlo tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più
incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena. Si
tratta di giudizio di fatto sottratto al controllo di legittimità: essa è demandata
dalla legge al criterio discrezionale del giudice del merito che ha la funzione di
adeguare la determinazione della pena all’entità dello episodio criminoso; sicché,
quando detto giudice ha motivato in ordine alla concreta irrogazione della pena,
con riferimento esplicito ai criteri di valutazione di cui all’art. 133 cod. pen., il
relativo giudizio (anche dì implicito rigetto della richiesta di concessione delle
attenuanti in parola) non è censurabile in sede di legittimità. (Cass Sez. 4, sent.
n. 21 del 30.11.1988 dep. 3.1.1989 rv 180073. Conf. mass. n. 175054; n.
155899; n. 139345).
Tale giudizio è stato correttamente svolto dalla Corte di appello che ha
valorizzato, ai fini del diniego, la presenza di gravi esiti lesivi a carico della parte
offesa.
Quanto ai profili attinenti alla determinazione della pena, va rilevato che la
Corte di Appello – nella sentenza impugnata – ha valutato la sussistenza degli
indici di cui all’art. 133 cp dando la prevalenza ai profili attinenti a modalità
dell’azione e gravità del danno avendo già valutato i profili di incensuratezza in
sede di rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Tale motivazione appare congrua, logica e completa. Per converso,
ricorrente si limita a introdurre profili di merito inammissibili in questa sede.

3

il

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto al terzo motivo, deve rilevarsi che, nel caso di specie, appare preclusa
ogni eccezione relativa all’ordinanza di rigetto dell’istanza di applicazione pena
presentata dalle parti.
Tale doglianza avrebbe dovuto essere presentata quale questione preliminare
alla trattazione del giudizio abbreviato a norma dell’esplicito disposto dell’art. 448
cpp e – in caso di rigetto – avrebbe dovuto costituire specifico motivo di appello.
Nel caso di specie, l’imputato non risulta avere presentato in precedenza la
doglianza relativa al rigetto (o al mancato recupero) dell’istanza di patteggiamento

Secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dall’odierno Collegio, in
tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto dell’art.
606 c.p.p., comma 3, e art. 609 c.p.p., comma 2, – secondo cui non possono
essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello,
tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio
o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello – trova la
sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di
motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso,
non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi
di gravame.” (Cass. Sez. 4^, sent. n. 10611 del 04/12/2012, dep. 07/03/2013,
Rv. 256631).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata
ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione
di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene
equo determinare in Euro 1000.00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000,00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2015

presentata prima dell’ammissione al giudizio abbreviato.

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